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In vigore al: 11/09/2012

Decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010 , n. 101)
Accompagnamento abitativo per anziani

1)
Pubblicato nel B.U. 13 aprile 2010, n. 15.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento stabilisce, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e la gestione del servizio di accompagnamento abitativo per anziani ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77.

Art. 2 (Definizione e rispetto dell’identità di genere)

(1)  Il servizio di accompagnamento abitativo per anziani consiste in un accompagnamento a bassa intensità per persone anziane nell’organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni.

(2)  I termini relativi a persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. Si è rinunciato in parte a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.

Art. 3 (Destinatari)

(1)  Il servizio di accompagnamento abitativo per anziani si rivolge a persone anziane ultrasessantacinquenni con residenza in Alto Adige; viene espletato prioritariamente nei rispettivi comuni di residenza. In situazioni eccezionali motivate si può prescindere dal limite di età.

(2)  All’atto di ammissione le persone anziane sono autosufficienti o inquadrate nel primo livello di non autosufficienza in base all’accertamento dello stato di non autosufficienza di cui all’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.

(3)  Gli utenti del servizio di accompagnamento abitativo per anziani con un terzo o quarto livello di non autosufficienza o il cui stato di salute nel corso del tempo peggiori a tal punto che l’accompagnamento e l’assistenza non possano essere più garantiti in modo adeguato, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze.

Art. 4 (Gestione del servizio di accompagnamento abitativo per anziani)

(1)  Il servizio di accompagnamento abitativo per anziani è gestito direttamente dal comune oppure è da esso affidato, tramite convenzione, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

(2)  Nella convenzione di cui al comma 1 sono definite le condizioni della gestione, in osservanza della normativa provinciale vigente. Nella convenzione sono stabilite:

  1. le modalità di messa a disposizione della struttura per l’accompagnamento abitativo per anziani;
  2. la competenza per la pulizia degli spazi comuni;
  3. la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;
  4. i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione degli utenti;
  5. la forma di messa a disposizione dell’abitazione alle persone anziane;
  6. il canone di locazione e le spese accessorie.

Art. 5 (Organizzazione del servizio)

(1)  Gli utenti delle strutture di accompagnamento abitativo per anziani badano autonomamente a se stessi. Sono muniti di apparecchi di telesoccorso e telecontrollo.

(2)  Una persona di riferimento informa, consiglia e supporta gli utenti nello svolgimento della loro vita quotidiana, promuove i rapporti sociali, organizza attività occupazionali e di tempo libero, coordina l’utilizzo e la pulizia degli spazi comuni e aiuta gli utenti della struttura ad accedere ai servizi sociali e sanitari.

(3)  Il servizio garantisce la presenza giornaliera della persona di riferimento da lunedì a venerdì.

(4)  Il gestore del servizio provvede alla pulizia degli spazi comuni.

Art. 6 (Personale)

(1)  Per la persona di riferimento valgono i seguenti parametri in rapporto al numero degli utenti della struttura:

  1. utenti autosufficienti: una persona di riferimento ogni 20 utenti;
  2. livello di non autosufficienza 1 o titolari dell’indennità di accompagnamento: una persona di riferimento ogni 15 utenti;
  3. livello di non autosufficienza 2: una persona di riferimento ogni 10 utenti.

(2)  La persona di riferimento dispone delle competenze tecniche e sociali necessarie per lo svolgimento delle funzioni previste. L’incarico di persona di riferimento è assegnato in via preferenziale a persone con formazione o esperienza professionale nel settore dell’assistenza sociale.

Art. 7 (Assistenza e cura)

(1)  L’assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale del singolo o della singola utente.

(2)  Gli utenti possono avvalersi dell’assistenza e cura dei distretti sociali e sanitari nonché di altri servizi accreditati alle medesime condizioni degli altri cittadini.

Art. 8 (Criteri generali di valutazione per la formazione della graduatoria e l’assegnazione delle abitazioni)

 

(1)  Per la formazione della graduatoria per l’assegnazione delle abitazioni si considerano i seguenti criteri di valutazione:

  1. l’abitazione della persona richiedente è inadatta al suo particolare fabbisogno abitativo, ovvero presenta barriere architettoniche significative;
  2. la persona richiedente vive da sola, in isolamento sociale ed è a rischio di solitudine;
  3. la persona richiedente, pur avendone bisogno, è priva di qualsiasi forma di aiuto esterno;
  4. la persona richiedente versa in una situazione economica precaria;
  5. la situazione abitativa della persona richiedente è precaria per altri motivi.

Art. 9 (Contratto di locazione e di accompagnamento)

(1)  Il gestore del servizio di accompagnamento abitativo per anziani stipula un contratto con l’utente che definisce la messa a disposizione dell’abitazione, l’utilizzo degli spazi comuni, il canone di locazione e le spese condominiali, nonché le prestazioni garantite e i loro costi. Il contratto contiene anche le condizioni per il trasferimento dell’utente in una struttura idonea, qualora la permanenza nell’abitazione non dovesse più essere possibile ai sensi dell’articolo 3.

Art. 10 (Ordinamento interno)

(1)  L’ordinamento interno della struttura stabilisce le condizioni organizzative di base per l’ammissione, la convivenza e la dimissione degli utenti, regola l’utilizzo delle abitazioni e degli spazi comuni, l’accesso di parenti e visitatori alla struttura e il loro coinvolgimento nell’accompagnamento e nell’assistenza.

Art. 11 (Carta dei servizi)

(1)  La carta dei servizi descrive le finalità e l’organizzazione del servizio, i criteri per l’accesso al servizio, indica le prestazioni e le tariffe, nonché le forme di partecipazione e la possibilità di presentare eventuali reclami.

Art. 12 (Costi e tariffe)

(1)  Il canone di locazione, le spese accessorie e le spese per la persona di riferimento, incluso il servizio di telesoccorso e telecontrollo, vengono stabiliti come segue e addebitati all’utente e sono elencati sulla nota delle spese separatamente:

  1. il canone di locazione si calcola ai sensi dell’articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13;
  2. le spese accessorie possono essere addebitate agli utenti nella misura massima della somma stabilita come appropriata dalla rispettiva comunità comprensoriale. Per il calcolo delle spese di manutenzione ordinaria si applicano le disposizioni del codice civile. In casi particolari vale la ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario, applicata dall’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano;
  3. i costi per la persona di riferimento, inclusi quelli per il servizio di telesoccorso e telecontrollo, sono addebitati agli utenti secondo le tariffe stabilite dalla Giunta provinciale;
  4. i costi per attività e prestazioni particolari a partecipazione volontaria sono a carico dei rispettivi utenti e sono elencati distintamente.

(2)  Ogni costo non coperto in base alle prescrizioni di partecipazione di cui al comma 1, è a carico dell’ente gestore del servizio.

Art. 13 (Partecipazione tariffaria)

(1)  Gli utenti, il nucleo familiare ristretto e quello collegato concorrono al pagamento dei costi per la persona di riferimento, inclusi quelli per il servizio di telesoccorso e telecontrollo, secondo le tariffe stabilite ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Ai fini della determinazione del valore della situazione economica ai sensi dell’allegato A del decreto succitato, l’utente è considerato o considerata una persona che vive da sola.

(2)  Secondo lo stesso criterio è determinato il concorso ai costi in caso di ricorso a servizi semiresidenziali e ambulatoriali.

Art. 14 (Gestione del servizio di accompagnamento abitativo per anziani tramite soggetti che gestiscono case di riposo e centri di degenza)

(1)  Le case di riposo e i centri di degenza che gestiscono il servizio di accompagnamento abitativo per anziani possono, sulla base di una convenzione con l’ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente, fornire prestazioni di assistenza e cura agli utenti del servizio di accompagnamento abitativo per anziani alle condizioni e con le tariffe dell’assistenza domiciliare. Possono fornire anche pasti, su richiesta, alle tariffe stabilite localmente per i pasti a domicilio. Per l’erogazione di queste prestazioni accessorie non è richiesto un ulteriore accreditamento per servizi di assistenza domiciliare.

(2)  Le strutture permettono agli utenti di partecipare gratuitamente alla vita comunitaria.

Art. 15 (Criteri strutturali)

(1)  Le abitazioni per una o due persone per il servizio di accompagnamento abitativo per anziani devono essere conformi ai criteri previsti per la costruzione di abitazioni per anziani definiti dalla Provincia autonoma di Bolzano; sono realizzate in centri abitati, possibilmente nelle immediate vicinanze dei servizi sociali o sanitari o sociosanitari, e in particolare di case di risposo o centri di degenza, in numero minimo di quattro abitazioni fino ad un massimo di venticinque per ciascuna struttura abitativa. Gli spazi abitativi e l’accesso agli stessi e alla struttura devono essere privi di barriere architettoniche ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2005, n. 38.

(2)  Le strutture per l’accompagnamento abitativo per anziani sono inoltre dotate, in genere, dei seguenti spazi:

  1. sala polivalente con cucinino per la preparazione di bevande calde;
  2. locale, situato centralmente, per la persona di riferimento (in caso di almeno dieci utenti si può trattare di un’abitazione);
  3. bagno con accessibilità comune;
  4. ripostigli adeguati.

(3)  La struttura dispone di opportuni spazi all’aperto, possibilmente di un’area verde; dispone di propri parcheggi o di possibilità di parcheggio nelle vicinanze.

Art. 16 (Norma transitoria)

(1)  Per le abitazioni per anziani che, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, sono gestite da gestori pubblici o privati può essere offerto il servizio di accompagnamento abitativo per anziani. In questo caso si prescinde dai parametri indicati all’articolo 15, commi 2 e 3; se possibile la struttura è da completare con questi spazi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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