(1) Previa autorizzazione, è consentito esercitare ogni forma di attività lucrativa o comunque remunerata, incluse le cariche in società a scopo di lucro, nel rispetto dei seguenti limiti:
- l’attività può essere svolta solamente al di fuori dell’orario di lavoro;
- non è consentito l’uso delle strutture e dei mezzi dell’amministrazione di appartenenza;
- i relativi proventi lordi, rilevanti ai fini dell’imposta dei redditi delle persone fisiche, non possono superare il 30 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento a tempo pieno, tenendo conto degli elementi retributivi spettanti, esclusi il compenso per lavoro straordinario e l’indennità di missione;
- l’impegno settimanale non può superare il 20 per cento dell’orario di lavoro settimanale a tempo pieno,
- le relative attività non possono dare luogo a conflitti di interesse o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d’ufficio.
(2) Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1, il personale comunica annualmente all’amministrazione, entro il termine e secondo le modalità stabilite dalla stessa, i proventi lordi dell’attività autorizzata.
(3) Lo svolgimento di un’attività lucrativa può essere autorizzato anche in caso di assenza retribuita e in caso di assenza non retribuita.
(4) In caso di assenza non retribuita per particolari motivi personali o di sospensione cautelare disciplinare senza assegno alimentare, può essere autorizzato, per un limitato periodo, lo svolgimento di una seconda attività, anche a tempo pieno, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di sopravvenuto ed imprevisto disagio personale.
(5) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo nonché in caso di possibile conflitto di interesse o di possibile pregiudizio al corretto adempimento dei compiti d’ufficio, l’autorizzazione è immediatamente revocata. Il personale informa in ogni caso immediatamente il diretto superiore nonché la ripartizione competente per il personale.
(6) Le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono rilasciate dal direttore preposto alla struttura competente per il personale, sentito il direttore di ripartizione o equiparato preposto.
(7) Lo svolgimento di un’attività lucrativa senza autorizzazione o in violazione dei limiti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comporta, ai sensi e nei limiti stabiliti dal competente contratto collettivo, l’applicazione di sanzioni disciplinari. I proventi percepiti senza autorizzazione e quelli che superano il limite previsto dal presente articolo spettano, nella misura stabilita dal contratto collettivo, all’Amministrazione di appartenenza.