(1) Gli enti che hanno presentato i piani di adattamento per gli edifici pubblici previsti dall’articolo 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, non sono tenuti a presentare un nuovo piano di adattamento.
(2) Gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, sono esclusi dai piani di adattamento di cui all’articolo 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7.
(3) Le opere previste nel piano di adattamento di cui all’articolo 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n.7, devono essere eseguite entro 5 anni dalla presentazione dei piani stessi. Le priorità di intervento sono determinate dagli enti mediante proprio provvedimento.
(4) In applicazione delle norme tecniche del presente regolamento in ambito stradale sono rispettate le norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche.
(5) In deroga all’articolo 4, comma 1, non sono soggette alle prescrizioni previste per la visitabilità le unità immobiliari private aperte al pubblico o destinate ad un utilizzo a carattere collettivo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali venga richiesto entro sei mesi il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare in assenza di lavori edili.