In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 54 (Attrezzature pubbliche)

(1) Al fine di consentire che attrezzature quali telefoni, cassette postali, rivendite o distributori automatici, sportelli bancomat, nonché ogni altro impianto di pubblico utilizzo, possano essere utilizzate anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, sono stabiliti i seguenti criteri:

  • a)  gli impianti devono essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;
  • b)  nei luoghi pubblici almeno un apparecchio per tipo deve essere raggiungibile mediante percorso orizzontale e va posizionato in modo che gli accessori più alti si trovino ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m da terra;
  • c)  in tutti i locali adibiti ad uso pubblico, i banconi ed i piani d’appoggio destinati alle normali operazioni da parte dell’utenza, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi, sia posta ad un' altezza massima da terra di 0,80 m e che sia accostabile da una sedia a ruote per consentire l’espletamento di ogni pratica ivi prevista; in particolare:
    • 1)  per i locali che prevedono la compilazione di modulistica, l’altezza massima da terra della parte accessibile di banconi e piani d’appoggio non può superare 0,80 m e non deve presentare alcun ingombro sottostante;
    • 2)  gli esercizi di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988 n. 58, e successive modifiche, con superficie a disposizione del pubblico inferiore ai 50 m² o con lunghezza del bancone inferiore a 4 m, devono, in alternativa a quanto disposto alla lettera c), prevedere un tavolo accostabile da una sedia a ruote nelle vicinanze del bancone;
  • d)  la disposizione e le caratteristiche degli arredi devono garantire la possibilità di utilizzo e di movimento da parte della più ampia utenza, e, in particolare, delle persone su sedia a ruote; sono da preferire arredi privi di spigoli vivi e arredi non taglienti;
  • e)  nei luoghi aperti al pubblico, deve essere predisposto un idoneo spazio d’attesa con posti a sedere;
  • f)  nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e ogni altro impianto che ostacola l’accesso, questi devono essere dimensionati e manovrabili in modo da consentire il passaggio di una sedia a ruote; in presenza di più passaggi, almeno uno di questi deve essere accessibile alle persone su sedia a ruote;
  • g)  gli elementi mobili non devono creare intralcio ed i sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati e dotati di apposite segnalazioni acustiche e visive, in modo tale da permettere un passaggio agevole e sicuro, nonché una manovrabilità facilmente comprensibile;
  • h)  i brevi passaggi obbligati davanti alle casse e agli sportelli devono avere una larghezza minima di 0,80 m;
  • i)  i passaggi obbligati lunghi e angolati devono avere una larghezza minima di 1,10 m per consentire il passaggio di due persone di cui una su sedia a ruote.

(2) Nei servizi igienici pubblici deve essere prevista la piena accessibilità di almeno un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44, e di almeno un lavabo per ogni gruppo di servizi installato.

(3) I tavoli posti negli esercizi di cui all’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, devono presentare preferibilmente le seguenti caratteristiche:

  1. larghezza minima di 0,80 m;
  2. altezza libera sottostante non inferiore a 0,70 m;
  3. essere privi di ostacoli all’altezza di ginocchia e pedane;
  4. essere privi di zoccoli e piantone centrale;
  5. avere una superficie opaca;
  6. presentare, almeno nei percorsi principali, una larghezza di passaggio non inferiore a 0,80 m, e uno spazio minimo di 1,50 x 1,50 m per consentire l’inversione di manovra.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
ActionActione) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
ActionActionk) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico