Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) Le finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. A tal fine esse devono rispondere ai seguenti requisiti:
(2) Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, la normativa di cui al presente articolo è obbligatoria solo nelle stanze destinate a persone disabili.