Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) Lo spogliatoio utilizzabile da parte di persone disabili deve disporre di uno spazio di rotazione di 1,50 m ed essere dotato di una panca di lunghezza non inferiore a 1,20 m, posta almeno lungo un lato del locale. La porta deve essere apribile verso l’esterno; è comunque consigliabile l’uso di porte scorrevoli.
(2) Appendiabiti, mensole e altri elementi collocati all’interno dello spogliatoio devono essere posti ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m.
(3) All’interno del locale destinato agli spogliatoi, lungo due pareti contigue va collocato un corrimano posto ad un’altezza di 0,80 m dal calpestio.