Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) Almeno una doccia ogni gruppo di docce deve essere utilizzabile da parte di persone disabili.
(2) La doccia deve presentare dimensioni minime di 0,90 x 0,90 m ed essere dotata di sedile ribaltabile collocato a 44 - 46 cm dal piano di calpestio.
(3) La doccia deve essere di tipo a pavimento. Eventuali cordoli per il contenimento dell’acqua non devono superare i 2,5 cm.
(4) All’interno del locale destinato a docce e nel vano doccia, lungo due pareti va collocato un corrimano posto ad un’altezza di 0,80 m dal calpestio.
(5) Nel caso di presenza di box doccia, deve essere garantita l’accessibilità alla doccia prevedendo un passaggio di almeno 0,90 m di larghezza.