(1) Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura, ai sensi dell’articolo 53.
(2) I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista e, in particolare, devono essere dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.
(3) L'apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute da un segnale acustico per consentire alle persone non vedenti o ipovedenti o a chi si trova in difficoltà, di raggiungere in tempo utile le portiere stesse.
(4) Alle fermate e nelle stazioni dei servizi extraurbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità anche per persone su sedia a ruote, gli orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti vendita dei biglietti nel rispetto delle disposizioni, di cui all’articolo 53.