Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) Gli aeroporti devono essere dotati di corretti sistemi per consentire a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa o, in alternativa, devono disporre di un adeguato servizio di assistenza.
(2) Nelle aerostazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.
(3) Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all’articolo 54.