(1) Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura, ai sensi dell’articolo 53.
(2) I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista e, in particolare, devono essere dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.
(3) L'apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute da un segnale acustico per consentire alle persone non vedenti o ipovedenti o a chi si trova in difficoltà, di raggiungere in tempo utile le portiere stesse.
(4) Alle fermate dei servizi urbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità anche per persone su sedia a ruote, gli orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti vendita dei biglietti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 53.