Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) All'interno dei veicoli almeno tre posti in prossimità della porta d’uscita devono essere riservati a persone con ridotte o impedite capacità fisiche o sensoriali. Di tali posti almeno uno deve essere dotato di sistema di ancoraggio o aggancio della sedia a ruote e assicurazione della persona, situato su uno spazio sufficientemente ampio per permetterne lo stazionamento senza intralciare il passaggio.