Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) La pavimentazione delle aree, delle rampe e dei percorsi pedonali deve essere di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, tale in ogni caso da non generare impedimenti o fastidio al movimento.
(2) Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
(3) Per contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi, delle aree e delle rampe, vanno adottati materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per persone non vedenti o con ridotte capacità visive.
(4) I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro. I grigliati ad elementi paralleli devono in ogni caso essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.