(1) Il collegamento tra quote differenti può essere attuato con rampe. In caso di edifici di nuova edificazione la pendenza delle rampe non deve superare il cinque per cento e, in casi di dimostrata impossibilità tecnica, l’otto per cento. In caso di adeguamento sono ammesse pendenze non superiori all’otto per cento.
(2) Non è considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 2,00 m ottenuto esclusivamente mediante rampe poste in successione.
(3) La larghezza minima della rampa deve essere di:
- 0,90 m in edifici privati o spazi di pertinenza di edifici residenziali e sociali;
- 1,50 m per rampe esterne in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 0,90 m nel caso di percorso inferiore a 3 m di lunghezza o nel caso in cui la rampa sia sussidiaria ad una scala.
(4) La rampa, indipendentemente dalla larghezza minima, deve presentare un ripiano di dimensioni minime di 1,50 x 1,50 m, al netto dell’ingombro d’apertura di eventuali porte, ogni 10 m di sviluppo, alla partenza così come all’arrivo.
(5) Qualora a lato della rampa o del ripiano sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza su entrambi i lati del percorso.
(6) Si deve inoltre prevedere un corrimano del diametro da 40 a 45 mm posto ad una altezza di 0,95 m, misurata dall’asse del corrimano al piano di calpestio. Il corrimano va prolungato per 0,30 m nelle zone di accesso alla rampa, lungo il lato libero della rampa e raccordato con il muro o a pavimento. Devono essere comunque rispettate le altezze di sicurezza per parapetti o ringhiere verso il vuoto.
(7) Le rampe di collegamento dei percorsi pedonali agli accessi degli edifici devono essere possibilmente coperte per un minimo di 1,50 m.