Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) Le imprese tenute ad assumere persone disabili devono adottare gli accorgimenti necessari al fine di creare i presupposti che consentano al o alla dipendente disabile di svolgere autonomamente e in sicurezza la propria attività lavorativa.
(2) Nei luoghi di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio devono essere accessibili i settori produttivi, limitatamente alle parti dell’azienda per le quali è possibile l’inserimento di una persona disabile, le amministrazioni, le mense, i luoghi ricreativi, almeno un servizio igienico per ogni gruppo di servizi esistente secondo le prescrizioni di cui agli articoli 44 e 9, comma 2, e gli spogliatoi secondo le prescrizioni di cui all’articolo 46.