(1) Nelle strutture sportive e di balneazione devono essere previsti almeno un servizio igienico, una doccia e uno spogliatoio per ogni gruppo di servizi, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46.
(2) I percorsi nelle piscine con accessi obbligati alle vasche attraverso percorsi igienizzanti o vasche lavapiedi, devono essere dotati di raccordi, aventi una pendenza tale da permetterne l’attraversamento alla persona su sedia a ruote.
(3) Negli impianti di nuova costruzione o ristrutturati, le vasche devono essere provviste di accesso con gradini di larghezza minima pari a 0,90 m e corrimano su ambo i lati. Deve essere inoltre consentita l’accessibilità anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie, da realizzarsi con appositi sollevatori.
(4) Negli impianti sportivi deve essere garantita l’accessibilità ad almeno una biglietteria.
(5) Le tribune devono essere dotate di spazi liberi riservati alle persone su sedia a ruote, situati su un piano orizzontale, nella misura di uno ogni 200 posti ed in ogni caso non inferiori a tre. Tali spazi devono presentare dimensioni minime idonee anche a persone su sedia a ruote e prevedere uno spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita. Nel caso in cui tali posti siano disposti in adiacenza a spazi sul vuoto, devono essere garantiti i requisiti di sicurezza e di visibilità.