Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) Gli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, devono essere accessibili fino all’ingresso principale o ad uno equivalente tramite almeno un percorso accessibile.
(2) Gli esercizi devono essere dotati di almeno un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44 ad eccezione dei locali di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, con superficie a disposizione del pubblico inferiore ai 50 m2.
(3) È soddisfatto il requisito di accessibilità se almeno una delle sale dell’esercizio risulta agevolmente accessibile a chiunque e dispone di un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44.