Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) Gli edifici pubblici devono essere accessibili a chiunque, nella loro totalità e in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L’accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni.
(2) Ogni livello degli edifici pubblici che presenti almeno un gruppo di servizi igienici, deve prevedere un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44 ad uso esclusivo di persone disabili, con accesso esterno rispetto al locale destinato agli altri servizi igienici. Negli edifici importanti e con notevole afflusso di pubblico va valutata l’opportunità di realizzare servizi igienici distinti per uomini e donne. È consentita la realizzazione di un servizio igienico esclusivo per persone disabili se, per accedervi, l’utente deve percorrere una distanza non superiore ai 60 m orizzontali.
(3) Nelle scuole materne è sufficiente la presenza di un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44.
(4) Nelle scuole con meno di dieci classi è sufficiente la presenza di un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44.