(1) Il presente regolamento disciplina le modalità e le altre condizioni per la gestione del Centro di addestramento alla guida, realizzato in esecuzione dell’articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22, e successive modifiche. In particolare esso disciplina:
(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) La Provincia ha realizzato un Centro per l’addestramento alla guida in situazioni di emergenza.
(2) Presso il Centro sono realizzati impianti e piste idonei all’addestramento alla guida di veicoli, compresi i mezzi a due ruote e i mezzi fuoristrada.
(1) La gestione del Centro può essere assunta dalla Provincia in proprio, ovvero affidata ad una società a capitale interamente provinciale.
(2) Al gestore compete la gestione funzionale e lo sfruttamento economico del Centro. Il gestore:
(3) Nello svolgimento dei compiti assunti il gestore deve attenersi alle direttive impartite dalla Provincia.
(1) Il gestore deve garantire agli utilizzatori l’uso delle piste e degli impianti annessi e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
(1) La concessione deve contenere in ogni caso:
(2) Il contratto di servizio deve prevedere in ogni caso:
(1) Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo del Centro e dei servizi di cui all’articolo 5 gli utilizzatori devono corrispondere un corrispettivo, il cui ammontare è determinato di anno in anno dalla Provincia.
(2) Il gestore, sulla base di quanto disposto dalla Provincia, determina il corrispettivo dovuto dagli utilizzatori per l'utilizzo del Centro e dei servizi erogati e procede alla riscossione dello stesso.
(3) La Provincia può autorizzare l’utilizzo gratuito o agevolato del Centro e dei servizi di cui all’articolo 5 per determinati utenti. La Provincia prevede in questi casi pagamenti di compensazione.
(4) In caso di emergenza, ovvero di problematiche che rendano temporaneamente inutilizzabile il Centro, il gestore ha l’obbligo di informare immediatamente la Provincia.
(1) Il gestore deve predisporre e sottoporre all’approvazione della Provincia la Carta dei servizi, che è tenuto ad osservare.
(2) Il gestore costituisce un comitato utenti di cui fanno parte le istituzioni operanti nel settore della sicurezza stradale.
(3) Il comitato è nominato dalla Provincia su proposta dei soggetti interessati. Ai componenti del comitato non spetta alcun gettone di presenza o rimborso spese.
(4) Il comitato utenti svolge compiti consultivi, collabora con la società di gestione e persegue la finalità di sensibilizzare l’apprendimento di tecniche di guida in situazioni di emergenza.
(1) L’Assessore alla Mobilità è competente ad emanare qualsiasi atto necessario all’attuazione del presente regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.