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In vigore al: 11/09/2012

i) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2009 , n. 401)
Gestione del Centro di addestramento alla guida

1)
Pubblicato nel B.U. 29 settembre 2009, n. 40.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità e le altre condizioni per la gestione del Centro di addestramento alla guida, realizzato in esecuzione dell’articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22, e successive modifiche. In particolare esso disciplina:

  1. l’utilizzo delle piste del Centro di addestramento alla guida e dei relativi servizi;
  2. la gestione del Centro di addestramento alla guida;
  3. gli standard qualitativi dei servizi.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «Provincia»: la Provincia autonoma di Bolzano;
  2. «Centro»: l’infrastruttura del Centro di addestramento alla guida, costituito dalle piste e dagli impianti a servizio delle stesse, realizzate su un’area sita nel Comune di Vadena;
  3. «gestore»: il soggetto a cui è affidata la gestione totale del Centro;
  4. «concessione»: il provvedimento della Provincia per l’affidamento della gestione del Centro;
  5. «Assessore alla Mobilità»: l'Assessore o l’Assessora provinciale competente in materia di trasporti di interesse provinciale;
  6. «utilizzatore»: la persona fisica o giuridica che utilizza le piste o uno o più servizi erogati dal Centro.

Art. 3 (Realizzazione del Centro)

(1) La Provincia ha realizzato un Centro per l’addestramento alla guida in situazioni di emergenza.

(2) Presso il Centro sono realizzati impianti e piste idonei all’addestramento alla guida di veicoli, compresi i mezzi a due ruote e i mezzi fuoristrada.

Art. 4 (Gestione del Centro)

(1) La gestione del Centro può essere assunta dalla Provincia in proprio, ovvero affidata ad una società a capitale interamente provinciale.

(2) Al gestore compete la gestione funzionale e lo sfruttamento economico del Centro. Il gestore:

  1. deve garantire la piena funzionalità del Centro;
  2. è responsabile della manutenzione ordinaria;
  3. è responsabile della sicurezza, che garantisce mediante l’attivazione di tutte le misure e cautele prescritte, nonché suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare incidenti ed infortuni;
  4. svolge i servizi di cui all’articolo 5;
  5. è competente per l’attività di marketing.

(3) Nello svolgimento dei compiti assunti il gestore deve attenersi alle direttive impartite dalla Provincia.

Art. 5 (Servizi affidati al gestore)

(1) Il gestore deve garantire agli utilizzatori l’uso delle piste e degli impianti annessi e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

  1. l’organizzazione e l’attuazione di corsi specifici di perfezionamento alla guida e di guida sicura nonché la partecipazione ad essi;
  2. l’avvio di progetti relativi all’innovazione tecnologica in materia di sicurezza stradale;
  3. la custodia dei beni;
  4. ogni altro servizio di supporto e sussidiario ritenuto utile dalla Provincia.

Art. 6 (Concessione e contratto di servizio)

(1) La concessione deve contenere in ogni caso:

  1. le generalità del beneficiario;
  2. la durata del conferimento, che non può essere superiore ad anni 25;
  3. la definizione dei servizi e dei compiti.

(2) Il contratto di servizio deve prevedere in ogni caso:

  1. i livelli qualitativi e di sicurezza;
  2. le condizioni per l’utilizzo delle piste e dei servizi;
  3. le condizioni economiche e finanziarie della concessione;
  4. i diritti e gli obblighi, nonché la definizione dei rapporti con la Provincia;
  5. gli standard qualitativi dei servizi e gli standard di incremento degli utilizzatori;
  6. un prospetto informativo, che deve contenere un'esposizione dettagliata delle caratteristiche del Centro, informazioni sulle modalità di accesso, un’esposizione dettagliata dei servizi offerti, un'esposizione dettagliata di principi, criteri, procedure, modalità e termini per il calcolo del corrispettivo.

Art. 7 (Utilizzo)

(1) Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo del Centro e dei servizi di cui all’articolo 5 gli utilizzatori devono corrispondere un corrispettivo, il cui ammontare è determinato di anno in anno dalla Provincia.

(2) Il gestore, sulla base di quanto disposto dalla Provincia, determina il corrispettivo dovuto dagli utilizzatori per l'utilizzo del Centro e dei servizi erogati e procede alla riscossione dello stesso.

(3) La Provincia può autorizzare l’utilizzo gratuito o agevolato del Centro e dei servizi di cui all’articolo 5 per determinati utenti. La Provincia prevede in questi casi pagamenti di compensazione.

(4) In caso di emergenza, ovvero di problematiche che rendano temporaneamente inutilizzabile il Centro, il gestore ha l’obbligo di informare immediatamente la Provincia.

Art. 8 (Carta dei servizi - Comitato utenti)

(1) Il gestore deve predisporre e sottoporre all’approvazione della Provincia la Carta dei servizi, che è tenuto ad osservare.

(2) Il gestore costituisce un comitato utenti di cui fanno parte le istituzioni operanti nel settore della sicurezza stradale.

(3) Il comitato è nominato dalla Provincia su proposta dei soggetti interessati. Ai componenti del comitato non spetta alcun gettone di presenza o rimborso spese.

(4) Il comitato utenti svolge compiti consultivi, collabora con la società di gestione e persegue la finalità di sensibilizzare l’apprendimento di tecniche di guida in situazioni di emergenza.

Art. 9 (Attuazione)

(1) L’Assessore alla Mobilità è competente ad emanare qualsiasi atto necessario all’attuazione del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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