(1) Il gestore deve predisporre e sottoporre all’approvazione della Provincia la Carta dei servizi, che è tenuto ad osservare.
(2) Il gestore costituisce un comitato utenti di cui fanno parte le istituzioni operanti nel settore della sicurezza stradale.
(3) Il comitato è nominato dalla Provincia su proposta dei soggetti interessati. Ai componenti del comitato non spetta alcun gettone di presenza o rimborso spese.
(4) Il comitato utenti svolge compiti consultivi, collabora con la società di gestione e persegue la finalità di sensibilizzare l’apprendimento di tecniche di guida in situazioni di emergenza.