Pubblicato nel B.U. 18 agosto 2009, n. 34.
(1) Sono edifici rilevanti in relazione ad un loro collasso quelli non soggetti a vincolo di tutela storico- artistica e aventi altezza superiore a 24 metri alla linea di gronda nonché gli edifici non soggetti a vincolo di tutela storico-artistica aventi in tutto o almeno per il cinquanta per cento delle superfici le seguenti destinazioni:
(2) Sono opere infrastrutturali rilevanti le infrastrutture identificabili anche per lotti funzionali, destinate in tutto o in parte a:
(3) Per gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica non esiste l’obbligo di adeguamento sismico. Se questi edifici sono destinati in tutto o per lo meno per il 50 per cento alle attività di cui ai commi 1 e 2, è comunque richiesto, in caso di ristrutturazione totale, di realizzare un miglioramento sismico rispetto alla situazione iniziale.