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In vigore al: 11/09/2012

Decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009 , n. 241)
Regolamento d'esecuzione concernente le infrastrutture delle comunicazioni

1)
Pubblicato nel B.U. 2 giugno 2009, n. 23.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell'articolo 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, di seguito denominata legge, il procedimento di redazione e approvazione, il contenuto e l’efficacia del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni.

Art. 2 (Contenuto del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni)

(1) Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, di seguito denominato piano di settore, contiene il censimento e la classificazione delle infrastrutture delle comunicazioni e, se necessario, norme per il risanamento di situazioni problematiche accertate.

Art. 3 (Definizioni)

(1) Per questo regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. sito geografico é la struttura di supporto ad uno o più impianti ricetrasmittenti e le relative apparecchiature. I siti geografici sono individuati nel piano di settore;
  2. sito logico è il singolo impianto ricetrasmittente di un determinato gestore sistemato sulla struttura di supporto, come definita nella lettera a). Su un sito geografico possono essere collocati diversi siti logici, in modo che più gestori utilizzino un supporto comune. I siti logici sono individuati nel piano di settore.

Art. 4 (Criteri per la scelta dei siti)

(1) Nella realizzazione e nell'esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di tutela della natura e del paesaggio, di sicurezza, di salvaguardia della salute e delle aree protette, tenendo conto di una adeguata copertura del territorio e qualità dei servizi offerti.

(2) Nella realizzazione e nell'esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni è necessario prestare maggiore attenzione e adottare particolari misure per elementi sensibili. Sono considerati elementi sensibili i beni di particolare pregio architettonico o paesaggistico, p.e. edifici sotto tutela dei beni culturali, gli insiemi, così come i centri storici. Sono altresì considerati elementi sensibili gli ospedali, le scuole, le case di riposo, gli istituti di degenza e simili.

(3) I siti devono essere progettati di norma in modo tale da non rendere necessarie nuove infrastrutture stradali. Eventuali strade di accesso strettamente necessarie nella fase di realizzazione devono essere chiuse con ripristino delle aree, una volta completata l’opera, salvo eventuali esigenze di accessibilità per la manutenzione degli impianti.

(4) Le nuove linee di alimentazione (elettriche, telecomunicazioni) devono essere installate in modo da evitare ulteriori linee aeree. I cavi di alimentazione devono trovarsi alla massima distanza possibile da aree di pregio ambientale.

(5) Di norma si deve ridurre il più possibile il numero di pali o tralicci per le antenne attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori. Le nuove antenne devono essere installate preferibilmente su strutture esistenti, anche su tralicci dell’alta tensione o pali di illuminazione, così come sulle infrastrutture degli impianti di risalita, e disposte lungo le infrastrutture lineari.

(6) Nell’ambito degli insediamenti, data la maggiore capacità di rete necessaria, non si deve tendere in modo generalizzato a concentrare gli impianti ricetrasmittenti su pochi siti; al contrario, si deve cercare di integrare gli impianti di antenne nelle infrastrutture e nelle zone edificabili, in modo tale da garantire la tutela della salute e da non alterare l’estetica del luogo.

(7) Gli impianti ricetrasmittenti saranno da sistemare prevalentemente sui tetti di edifici o su altre infrastrutture esistenti, così come su edifici ad uso pubblico, previa valutazione in merito all’esposizione ai campi elettromagnetici.

(8) Sono da prediligere le strutture pubbliche esistenti o da realizzare (ad es. infrastrutture adatte, edifici alti, pali, torri, capannoni, caserme dei vigili del fuoco, centri di riciclaggio, campi sportivi, areali militari dismessi), particolarmente idonee per la loro altezza, posizione o per il loro utilizzo. Le zone produttive sono da preferire alle zone residenziali, e gli immobili provinciali o comunali sono da privilegiare rispetto a quelli privati.

(9) È ammessa la realizzazione di impianti, a condizione che non comprometta la destinazione d’uso prevista dal piano urbanistico comunale per la zona in cui ricade l’impianto e per le aree circostanti.

(10) Nuove emittenti radiotelevisive oltre i 25 Watt di potenza dell’apparato di trasmissione devono essere installate all’esterno degli insediamenti; ciò non vale per i ponti radio.

Art. 5 (Nuove infrastrutture per siti cumulativi)

(1) Ferma restando la necessità di individuare siti idonei dal punto di vista delle esigenze di servizio, del rispetto della natura e del paesaggio, della sicurezza e della tutela della salute, questi siti dovranno essere scelti in modo da garantire la possibilità a più gestori di installare impianti sulla medesima struttura di supporto.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano stanzia fondi per la realizzazione di infrastrutture comuni per le comunicazioni ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge.

(3) Per la determinazione delle indennità per l’acquisizione delle aree o dei diritti di accesso necessari, i siti cumulativi sono equiparati agli impianti produttivi.

Art. 6 (Classificazione dei siti nel piano di settore)

(1) I siti geografici e logici sono classificati come:

  1. sito esistente: nel sito possono essere gestiti, installati o ampliati impianti ricetrasmittenti, previa autorizzazione. La Conferenza per le infrastrutture delle comunicazioni di cui all’articolo 12 può impartire prescrizioni anche per le infrastrutture e gli impianti ricetrasmittenti esistenti;
  2. sito nuovo: nel sito possono essere realizzati e messi in esercizio impianti ricetrasmittenti, previa autorizzazione del relativo progetto. L’infrastruttura deve essere attrezzata in modo tale da potere eventualmente ospitare ulteriori impianti, prevedendo l’alloggiamento delle necessarie apparecchiature in un fabbricato comune;
  3. sito provvisorio: non sono disponibili sufficienti informazioni sul sito. La pianificazione e le valutazioni devono essere completate in modo da consentire la classificazione del sito in “esistente” o “da demolire”. Gli impianti ricetrasmittenti esistenti possono continuare il servizio a tempo determinato, comunque non oltre la successiva revisione del piano di settore, con la riserva di specifiche prescrizioni ed essere adeguati alle esigenze tecniche;
  4. sito da demolire: entro i termini fissati dal piano di settore devono essere spenti gli impianti ricetrasmittenti, smantellate le infrastrutture e ripristinato lo stato originario del luogo. Non è ammessa alcuna nuova installazione o riconfigurazione di impianti. Siti realizzati illegalmente o in contrasto con le normative sanitarie, sulla sicurezza e con quelle sulla tutela del paesaggio sono classificati da demolire.

(2) Gli impianti ricetrasmittenti non riportati nel piano di settore sono equiparati agli impianti classificati “da demolire”, ad eccezione degli impianti per i quali trova applicazione la procedura di autorizzazione semplificata di cui all’articolo 23, comma 2 e di quelli non previsti esplicitamente dal piano stesso ai sensi dell’articolo 23, comma 4.

Art. 7 (Delimitazione degli insediamenti)

(1) Ai fini del presente regolamento gli insediamenti sono delimitati sulla base dei piani topografici delle sezioni di censimento statistico, realizzati per l’ultimo censimento generale della popolazione.

(2) Gli ambiti così delimitati sono rappresentati in una cartografia di sintesi, che sarà pubblicata in scala originaria 1:10.000 sul sito internet della Provincia autonoma di Bolzano.

CAPO II
Efficacia giuridica del piano di settore

Art. 8 (Coordinamento con gli strumenti urbanistici)

(1) Il piano di settore è sovraordinato rispetto ai piani urbanistici comunali.

(2) Le regolamentazioni di tale piano prevalgono su eventuali regolamentazioni contrastanti dei piani urbanistici comunali nonché su quelle già esistenti previste dai piani approvati o anche solo adottati alla data di entrata in vigore del piano di settore.

(3) Ad approvazione avvenuta del Piano di settore o di una sua rielaborazione, i piani urbanistici comunali sono adeguati d’ufficio, ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Nel piano delle infrastrutture sono riportati i siti geografici contrassegnati dal relativo simbolo. Il simbolo che individua i siti geografici nel piano delle infrastrutture del piano urbanistico comunale è adottato in base alla simbologia unificata di cui all’articolo 133, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 9 (Efficacia del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni)

(1) Il censimento di cui all’art. 2 comma 1 contenuto nel piano di settore non sana i vizi di ordine urbanistico oppure edilizio delle infrastrutture delle telecomunicazioni.

(2) Il piano di settore fa comunque salvi i diritti di terzi.

Art. 10 (Misure di risanamento)

(1) I siti per i quali il piano di settore prevede la demolizione sono da smantellare con ripristino dello stato originario del luogo; il piano di settore fissa i termini per la demolizione e il ripristino dei luoghi.

(2) Nel caso in cui, con la demolizione, il piano di settore preveda la contemporanea delocalizzazione di un impianto già esistente, realizzato regolarmente, quest’ultima deve avvenire tenendo conto delle esigenze di copertura e di qualità del servizio.

(3) In caso di inadempienza del gestore ovvero del proprietario dell’impianto, decorsi 90 giorni dall’ingiunzione, le misure di risanamento necessa rie nell’interesse pubblico sono poste in essere d’ufficio ai sensi dell’articolo 7bis, comma 7, della legge, previa deliberazione di acquisizione gratuita della Giunta provinciale oppure tramite procedura espropriativi. La deliberazione della Giunta provinciale o il decreto di esproprio costituiscono titolo per l’intavolazione del relativo diritto di proprietà a favore della Provincia. Su motivata richiesta il termine di cui sopra può essere prolungato di 90 giorni.

(4) Si procede con acquisizione gratuita in caso di impianti realizzati illegalmente o dismessi; in questo caso non è corrisposta alcuna indennità e le spese di demolizione sono imputate al gestore o al proprietario delle strutture.

(5) Si procede con esproprio in caso di impianti realizzati legalmente. L’indennità di esproprio è calcolata sulla base del valore dell’impianto. Le spese di demolizione sono a carico della Provincia.

(6) La copertura finanziaria per gli eventuali costi a carico della Provincia è assicurata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge.

(7) Gli interventi di risanamento su infrastrutture esistenti previsti nel piano di settore devono essere eseguiti entro un anno dall’approvazione del piano stesso. L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 17 può concedere una proroga del termine, previa presentazione di un’adeguata motivazione.

CAPO III
Disposizioni procedurali

Art. 11 (Procedura per la redazione del piano di settore)

(1) Per la redazione del piano di settore e delle successive rielaborazioni si applicano gli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

(2) A seguito dell’adozione della bozza del piano di settore tutte le documentazioni saranno pubblicate sul sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, affinché chiunque possa prenderne visione; ciò a garanzia di una più ampia trasparenza e partecipazione alle decisioni del piano di settore da parte dei gestori, dei cittadini e di altri enti e istituzioni interessati.

Art. 12 (Conferenza per le infrastrutture delle comunicazioni (KIS))

(1) Per l’espletamento delle procedure di cui all’articolo 7bis, comma 2, della legge, l’Assessore provinciale all’urbanistica indice ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, una conferenza dei servizi. Questa conferenza per le infrastrutture delle comunicazioni, di seguito denominata conferenza KIS, è incaricata di redigere la bozza del piano di settore e le successive rielaborazioni. La conferenza KIS redige e rielabora, inoltre, la proposta di piano nazionale dei siti e delle frequenze per le emissioni radiotelevisive terrestri analogiche e digitali, che è approvato dalla Giunta provinciale d’intesa con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

(2) La conferenza KIS è indetta altresì per il rilascio dei pareri di cui all’articolo 7bis, commi 4 e 5, della legge.

(3) Il parere rilasciato dalla persona esperta rappresentante la Ripartizione Natura e paesaggio sostituisce i pareri e le autorizzazioni di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Nel caso in cui siano interessati siti “Natura 2000” o specie in essi presenti, tale parere è rilasciato tenendo conto anche della valutazione di incidenza stilata ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2001, n. 63.

Art. 13 (Pianificazione annuale)

(1) Ai fini della pianificazione e del coordinamento, i concessionari e gli enti pubblici sono tenuti a presentare alla conferenza KIS ed ai comuni territorialmente interessati, entro il 30 settembre di ciascun anno, i dati delle infrastrutture e dei bacini di utenza previsti per l’anno successivo.

(2) I comuni sono tenuti a far pervenire, entro 90 giorni dal ricevimento della pianificazione annuale da parte dei concessionari, un proprio parere alla conferenza KIS. Se il comune non si pronuncia entro tale termine, il parere si intende positivo.

(3) La conferenza KIS gestisce i dati progettuali messi a disposizione, utilizzandoli al fine di un migliore coordinamento dei diversi siti tra i vari gestori. La conferenza KIS invita i gestori a concordare tra loro le proprie pianificazioni e a presentare opportune proposte di collaborazione.

Art. 14 (Catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici)

(1) I dati delle infrastrutture di comunicazione sia all’interno che all’esterno degli insediamenti, sono gestiti tramite un sistema informativo, il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, contenente le informazioni essenziali su siti, dati radioelettrici ed informazioni relative ai gestori; tale sistema è periodicamente aggiornato.

(2) Le informazioni sulle infrastrutture di comunicazione approvate sono pubblicate sul sito internet della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 15 (Unità di coordinamento)

(1) Presso il Laboratorio di Chimica fisica dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente è istituita un’unità di coordinamento, quale unico punto di riferimento per tutte le domande in ordine alle infrastrutture delle comunicazioni. L’unità coordina la gestione del catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici e provvede all’aggiornamento periodico dei dati.

Art. 16 (Obbligo di comunicazione)

(1) I gestori sono tenuti a comunicare alla conferenza KIS l’attivazione o la dismissione dei propri impianti entro il termine di 15 giorni.

Art. 17 (Autorizzazione)

(1) La realizzazione di nuovi tralicci ed impianti nonché qualsiasi modifica ad impianti ricetrasmittenti, compresi gli interventi di risanamento o demolizione non sono soggette a concessione edilizia, ma necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7bis, comma 3 della legge.

(2) L’autorizzazione può essere rilasciata anche con prescrizioni.

(3) La Conferenza KIS può effettuare sopralluoghi e accertamenti.

(4) Per quanto riguarda le distanze dai confini, l’autorizzazione può essere concessa anche in deroga da quanto previsto dagli strumenti urbanistici applicando le disposizioni del Codice Civile.

Art. 18 (Efficacia temporale dell’autorizzazione)

(1) L’autorizzazione decade se l’impianto non è stato attivato entro un anno.

(2) Possono essere concesse proroghe, previa presentazione di un’adeguata motivazione.

(3) Nel caso di dismissione dell’impianto l’autorizzazione si intende revocata.

Art. 19 (Autorizzazione all’esterno degli insediamenti)

(1) All’esterno degli insediamenti l’autorizzazione di cui all’articolo 17 è rilasciata o negata dall’Assessore all’urbanistica sentiti i pareri della conferenza KIS e del sindaco territorialmente competente.

(1/bis) Il parere del sindaco territorialmente competente di cui all’articolo 7/bis, comma 5, della legge, sostituisce la concessione edilizia prevista al precedente articolo 17, comma 1. Esso è rilasciato previo parere della commissione edilizia comunale di cui all’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, la quale valuta gli aspetti tecnici, edilizi ed urbanistici, del progetto. Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, il parere del sindaco si intende positivo. 2)

(2) Alla richiesta di tale parere provvede l’unità di coordinamento di cui all’articolo 15.

(3) L’autorizzazione è rilasciata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza completa in tutte le sue parti. Qualora vi siano, da parte della conferenza KIS, richieste di integrazioni o proposte di minimizzazione o di altre modifiche al progetto, il predetto termine rimane sospeso durante il tempo che intercorre tra la relativa comunicazione della conferenza KIS e la risposta del gestore.

(4) Se l’Assessore all’urbanistica non si pronuncia entro tale termine, l’istanza si intende accolta, fatti salvi i diritti di terzi e l’obbligo del rispetto delle norme di sicurezza a tutela della salute pubblica.

2)
L'art. 19, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 giugno 2012, n. 21.

Art. 20 (Autorizzazione all’interno degli insediamenti)

(1) All’interno degli insediamenti l’autorizzazione di cui all’articolo 17 è rilasciata dal sindaco competente.

(2) L’autorizzazione è rilasciata o negata entro 60 giorni dal ricevimento dei pareri di cui all’articolo 7bis, comma 4, della legge. Se il sindaco non si pronuncia entro tale termine, l’istanza si intende accolta, fatti salvi i diritti di terzi e l’obbligo del rispetto delle norme di sicurezza a tutela della salute pubblica.

(3) Il sindaco è tenuto a comunicare all’unità di coordinamento tutte le autorizzazioni rilasciate, entro 15 giorni dalla data del relativo rilascio.

Art. 21 (Regolamenti comunali)

(1) I comuni possono approvare un regolamento per assicurare la corretta distribuzione urbanistica e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente e nel rispetto dei principi del piano di settore.

(2) Le autorizzazioni sono negate se risultano in contrasto con le disposizioni del regolamento comunale.

Art. 22 (Registro delle autorizzazioni)

(1) È istituito un registro dei siti autorizzati che costituisce parte integrante del catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici di cui all’articolo 14.

(2) Il registro è costituito da una parte grafica e da una tabellare. Esso è utilizzato per la revisione del piano di settore ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

(3) Del registro si tiene conto per il rilascio delle singole autorizzazioni.

(4) I comuni sono tenuti, in caso di rielaborazione del piano urbanistico, ad individuare i siti geografici ai sensi dell’articolo 3 già regolarmente autorizzati e inseriti nel registro.

Art. 23 (Procedura di autorizzazione semplificata)

(1) La procedura di autorizzazione semplificata prevede la realizzazione di interventi, previa denuncia. La denuncia dell’installazione degli impianti suddetti deve essere effettuata al comune competente nonché alla Conferenza KIS, allegando i dati progettuali e tecnici. Inoltre, deve essere presentata una dichiarazione sul rispetto dei limiti di legge, dei criteri di minimizzazione e delle norme di sicurezza.

(2) La procedura semplificata si applica per:

  1. l’installazione di ponti radio con antenne paraboliche su strutture esistenti in siti regolarmente autorizzati, qualora le antenne non superino la misura di 1,20 m di diametro e la potenza applicata al connettore d’antenna non superi 1 W;
  2. l’installazione di impianti trasmittenti per sistemi WI-FI, W-LAN, Radio-LAN, PMP per servizi a banda larga e di amplificazione indoor dei segnali per la telefonia cellulare;
  3. la riconfigurazione di impianti esistenti e regolarmente autorizzati, qualora non siano necessarie modifiche alle sagome esistenti o alle opere edilizie ed il campo elettromagnetico generato non aumenti;
  4. la copertura di gallerie nel caso di:
    1. impianti ad antenna, la cui potenza al connettore d’antenna non superi 1 W e la potenza sia irradiata esclusivamente all’interno della galleria;
    2. impianti con cavo fessurato, qualora la potenza applicata non superi 5 W.

(3) Per le tipologie di impianti di cui al comma 2 è previsto il rilascio di una valutazione radioprotezionistica da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente solo nel caso di potenze al connettore d’antenna superiori a 1 W.

(4) Gli impianti delle forze armate, della Polizia di Stato e i cosiddetti CB (Citizen Band) non rientrano in questo piano di settore.

Art. 24 (Collaudo)

(1) Sia all’esterno che all’interno degli insediamenti può essere eseguito il controllo funzionale degli impianti realizzati ai fini del collaudo. In caso di accertamento, previa contestazione, di difformità rispetto al progetto radioelettrico autorizzato o all’analisi di impatto elettromagnetico presentata, il collaudo è negato e l’autorizzazione è revocata.

(2) Entro 15 giorni dall’attivazione degli impianti di telecomunicazione, il gestore provvede a darne comunicazione all’unità di coordinamento di cui all’articolo 15.

(3) Il collaudo tecnico funzionale degli impianti è eseguito dall’Agenzia provinciale per l’ambiente, che si avvale di tecnici esperti nella valutazione e misurazione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telecomunicazione.

(4) Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di attivazione senza che sia pervenuto alcun rilievo al gestore, l’impianto si intende collaudato.

CAPO IV
Norme finali e transitorie

Art. 25 (Norme transitorie)

(1) Ai fini dell’elaborazione del piano di settore è fatto obbligo ai gestori di denunciare tutti i loro impianti in esercizio non ancora denunciati all’Amministrazione provinciale.

(2) In fase di prima applicazione del presente regolamento il termine di cui all’articolo 13, comma 1, è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso sul Bollettino Ufficiale.

(3) Il registro di cui all’art. 14 acquista efficacia dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le rielaborazioni del piano di settore tengono conto del contenuto del registro.

(4) In sede di prima applicazione del registro sono inseriti tutti i siti regolarmente autorizzati ai sensi dell’articolo 7bis della legge, e non contestati davanti all’autorità giudiziaria competente alla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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ActionAction16/02/2009 - Delibera N. 478 del 16.02.2009
ActionAction09/03/2009 - Delibera N. 625 del 09.03.2009
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ActionAction23/03/2009 - Delibera N. 829 del 23.03.2009
ActionAction27/04/2009 - Delibera N. 1195 del 27.04.2009
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ActionAction04/05/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
ActionAction04/05/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
ActionAction04/05/2009 - Delibera N. 1264 del 04.05.2009
ActionAction04/05/2009 - Delibera N. 1274 del 04.05.2009
ActionAction25/05/2009 - Delibera N. 1438 del 25.05.2009
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