(1) Nella realizzazione e nell'esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di tutela della natura e del paesaggio, di sicurezza, di salvaguardia della salute e delle aree protette, tenendo conto di una adeguata copertura del territorio e qualità dei servizi offerti.
(2) Nella realizzazione e nell'esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni è necessario prestare maggiore attenzione e adottare particolari misure per elementi sensibili. Sono considerati elementi sensibili i beni di particolare pregio architettonico o paesaggistico, p.e. edifici sotto tutela dei beni culturali, gli insiemi, così come i centri storici. Sono altresì considerati elementi sensibili gli ospedali, le scuole, le case di riposo, gli istituti di degenza e simili.
(3) I siti devono essere progettati di norma in modo tale da non rendere necessarie nuove infrastrutture stradali. Eventuali strade di accesso strettamente necessarie nella fase di realizzazione devono essere chiuse con ripristino delle aree, una volta completata l’opera, salvo eventuali esigenze di accessibilità per la manutenzione degli impianti.
(4) Le nuove linee di alimentazione (elettriche, telecomunicazioni) devono essere installate in modo da evitare ulteriori linee aeree. I cavi di alimentazione devono trovarsi alla massima distanza possibile da aree di pregio ambientale.
(5) Di norma si deve ridurre il più possibile il numero di pali o tralicci per le antenne attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori. Le nuove antenne devono essere installate preferibilmente su strutture esistenti, anche su tralicci dell’alta tensione o pali di illuminazione, così come sulle infrastrutture degli impianti di risalita, e disposte lungo le infrastrutture lineari.
(6) Nell’ambito degli insediamenti, data la maggiore capacità di rete necessaria, non si deve tendere in modo generalizzato a concentrare gli impianti ricetrasmittenti su pochi siti; al contrario, si deve cercare di integrare gli impianti di antenne nelle infrastrutture e nelle zone edificabili, in modo tale da garantire la tutela della salute e da non alterare l’estetica del luogo.
(7) Gli impianti ricetrasmittenti saranno da sistemare prevalentemente sui tetti di edifici o su altre infrastrutture esistenti, così come su edifici ad uso pubblico, previa valutazione in merito all’esposizione ai campi elettromagnetici.
(8) Sono da prediligere le strutture pubbliche esistenti o da realizzare (ad es. infrastrutture adatte, edifici alti, pali, torri, capannoni, caserme dei vigili del fuoco, centri di riciclaggio, campi sportivi, areali militari dismessi), particolarmente idonee per la loro altezza, posizione o per il loro utilizzo. Le zone produttive sono da preferire alle zone residenziali, e gli immobili provinciali o comunali sono da privilegiare rispetto a quelli privati.
(9) È ammessa la realizzazione di impianti, a condizione che non comprometta la destinazione d’uso prevista dal piano urbanistico comunale per la zona in cui ricade l’impianto e per le aree circostanti.
(10) Nuove emittenti radiotelevisive oltre i 25 Watt di potenza dell’apparato di trasmissione devono essere installate all’esterno degli insediamenti; ciò non vale per i ponti radio.