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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

89. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

(1) Ai fini del dimensionamento delle vie di uscita va ipotizzato il numero massimo di persone presenti, con un minimo di 20 persone per classe.

(2) La larghezza delle uscite va rapportata al numero di persone servite, in ragione di 1,00 cm per persona. Le porte non devono comunque avere larghezza inferiore a 1,00 m. Almeno una porta deve avere larghezza non inferiore a 1,20 m.

(3) Le uscite di sicurezza al piano terra sono ubicate in modo tale da ridurre al minimo la distanza dalle scale, che non deve superare la misura massima di 15,00 m.

(4) Le porte delle uscite di sicurezza sono provviste di maniglione antipanico o sono apribili a semplice pressione.

(5) In tutte le scuole il numero delle uscite non è inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

(6) Tutte le uscite sono dotate di porte ad una o due ante apribili verso l'esterno nel senso del deflusso con sistema a semplice spinta. Le porte che si aprono verso i corridoi interni di deflusso vanno realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

(7) Nelle scuole dell’infanzia l’ingresso principale può essere utilizzato come uscita di sicurezza solamente nel caso in cui conduca in un cortile protetto.

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