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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

85. Ubicazione

(1) L'ubicazione della scuola garantisce il facile accesso dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Inoltre le aule e tutti i locali di trattenimento sono raggiungibili dai mezzi di soccorso e comunque non si trovano ad un’altezza superiore a 22,00 m rispetto al piano di accesso.

(2) I locali ad uso scolastico possono essere ubicati:

  1. in edifici indipendenti ed isolati da altri, costruiti per tale specifica destinazione;
  2. in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti, sovrastanti o vicini ad altri aventi destinazione diversa, purché le norme di sicurezza relative a questi ultimi non escludano la vicinanza o la contiguità di scuole. È consentita l’eventuale comunicazione con i predetti locali, a mezzo di collegamenti con caratteristiche adeguate alle compartimentazioni realizzate.

(3) All'interno del complesso scolastico, ma esternamente all'edificio, vanno stabiliti dei luoghi di raccolta con diretto accesso alla strada in ragione di 1,00 m2 ogni quattro persone, disposti in modo tale che sia garantita la sicurezza delle persone e non sia ostacolata l'attività di soccorso.

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