Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Le scuole con presenza di oltre 100 persone sono strutture ed attività soggette a controllo di prevenzione incendi. Vengono pertanto classificate come strutture a rischio di incendio dal punto di vista delle norme elettrotecniche ed in quanto tali rispettano le specifiche prescrizioni di norma. In particolare:
(2) I seguenti impianti elettrici devono avere in ogni caso un’alimentazione garantita con durata minima di sessanta minuti:
(3) L'impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche va installato solo nei casi e con le modalità previste dalle norme tecniche specifiche vigenti in materia.
(4) All’interno della scuola, per evidenziare le vie di uscita e gli altri dispositivi di sicurezza, vanno installati i necessari cartelli segnaletici normalizzati con illuminazione alimentata dall'impianto elettrico di sicurezza.