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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

93. .Norme particolari per impianti elettrici

(1) Le scuole con presenza di oltre 100 persone sono strutture ed attività soggette a controllo di prevenzione incendi. Vengono pertanto classificate come strutture a rischio di incendio dal punto di vista delle norme elettrotecniche ed in quanto tali rispettano le specifiche prescrizioni di norma. In particolare:

  1. L’intero impianto elettrico deve potere essere sezionato attraverso un dispositivo di sgancio azionabile in prossimità dell’ingresso principale.
  2. Nei locali con carico di incendio superiore a 30 kg/m², atri, corridoi, scale, rampe e passaggi in genere nonché negli spazi a rischio specifico come definiti all’articolo 90, commi 2 e 3, va installato un impianto di rivelazione automatico d’incendio. L’impianto di rivelazione degli incendi va collegato con la Centrale provinciale di emergenza.
  3. Va installato un impianto di allarme che informi tutte le persone presenti nell’edificio in caso di incendio o di altre situazioni di pericolo. Nelle scuole in cui sono presenti fino a 500 persone può essere utilizzato a questo scopo il normale impianto di segnalazione acustica, purché con un suono differenziato. Nelle scuole in cui sono presenti oltre 500 persone va realizzato un impianto di segnalazione sonora secondo le norme europee in vigore. L’intero impianto viene vigilato e attivato in un locale presidiato.

(2) I seguenti impianti elettrici devono avere in ogni caso un’alimentazione garantita con durata minima di sessanta minuti:

  1. illuminazione di emergenza;
  2. impianto di diffusione sonora per avvisi agli occupanti il complesso scolastico;
  3. impianto di rivelazione degli incendi.

(3) L'impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche va installato solo nei casi e con le modalità previste dalle norme tecniche specifiche vigenti in materia.

(4) All’interno della scuola, per evidenziare le vie di uscita e gli altri dispositivi di sicurezza, vanno installati i necessari cartelli segnaletici normalizzati con illuminazione alimentata dall'impianto elettrico di sicurezza.

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