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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

92. Ingressi ed uscite di sicurezza nelle strutture interrate

(1) Per quanto riguarda le palestre, le aule magne o quei locali che non vengono utilizzati per pubblici spettacoli ed in grado di accogliere non più di cento persone, vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. le porte degli ingressi principali, la scala principale ed i pianerottoli hanno una larghezza minima di 1,50 m;
  2. oltre all’ingresso principale è presente un’uscita di sicurezza per ogni singolo locale di grandi dimensioni quale palestra, aula magna ecc., con una larghezza di 1,20 m;
  3. di fronte all’ingresso principale del locale va affisso sulla parete, in posizione bene visibile, un cartello con l’indicazione che nel locale non possono permanere più di cento persone.

(2) Per quanto riguarda invece quelle strutture che possono essere destinate a locali per pubblico spettacolo o manifestazioni sportive si applicano le prescrizioni di legge vigenti per le pubbliche manifestazioni. A questo scopo va acquisito il nulla osta della Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

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