Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Per quanto riguarda le palestre, le aule magne o quei locali che non vengono utilizzati per pubblici spettacoli ed in grado di accogliere non più di cento persone, vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
(2) Per quanto riguarda invece quelle strutture che possono essere destinate a locali per pubblico spettacolo o manifestazioni sportive si applicano le prescrizioni di legge vigenti per le pubbliche manifestazioni. A questo scopo va acquisito il nulla osta della Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.