(1) Sono considerati spazi a particolare rischio quelli per esercitazioni pericolose e relativi depositi.
(2) Vengono definiti spazi per esercitazioni pericolose i seguenti locali:
- le aule in cui vengono utilizzati materiali infiammabili solidi o liquidi;
- le aule in cui vengono utilizzati gas infiammabili;
- le aule in cui vengono maneggiate fiamme libere o utilizzati forni.
(3) Sono definiti depositi:
- i depositi per materiali combustibili solidi o liquidi;
- i depositi per gas infiammabili.
(4) Nelle aule in cui sono depositate piccole quantità di fluidi infiammabili questi vanno depositati in appositi armadi metallici.
(5) I locali di cui ai commi 2 e 3 devono formare comparti a se stanti di classe REI 60 per le aule e REI 120 per i depositi.
(6) Gli spazi per le esercitazioni pericolose ed i relativi depositi vanno ubicati in piani fuori terra.
(7) Le officine dove vengono usate fiamme libere vanno ubicate al piano terra con almeno un'uscita verso l'esterno.
(8) Nei locali ove si utilizzano gas infiammabili vanno installati idonei impianti di rivelazione e segnalazione ed interruzione automatica con valvola elettromagnetica esterna dei gas o vapori. L'impianto di distribuzione è provvisto inoltre di valvole di intercettazione a comando manuale, presenti all'interno dell'aula e provviste di serratura.
(9) Gli spazi per le esercitazioni pericolose sono provvisti di aperture di aerazione in ragione di almeno 1/20 della superficie utile, munite di serramenti apribili. I depositi sono provvisti di aperture in ragione di 1/40 della superficie utile. Nei locali in cui vi sia sviluppo di fumi, gas o polveri va installata un’aspirazione meccanica che garantisce almeno tre ricambi di aria all'ora. Tale regola non si applica in presenza di idonea aspirazione localizzata.