Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Per il rispetto delle norme di cui al presente articolo è responsabile il dirigente scolastico/la dirigente scolastica dell'istituto. La persona responsabile vigila affinché:
(2) La persona responsabile tiene un registro aggiornato, sul quale annota tutte le ispezioni periodiche previste dal management della sicurezza dell’edificio ed anche la data dell’esercitazione di evacuazione.