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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

103. Norme di esercizio

(1) Per il rispetto delle norme di cui al presente articolo è responsabile il dirigente scolastico/la dirigente scolastica dell'istituto. La persona responsabile vigila affinché:

  1. nei locali in cui vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili sia fatto divieto di fumare o di usare fiamme libere;
  2. i travasi di materiali pericolosi vengano effettuati esclusivamente in locali di deposito oppure all'aperto;
  3. al termine dell'attività didattica l’alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi venga interrotta azionando le valvole di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione va indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili;
  4. negli archivi e depositi i materiali vengano depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando liberi passaggi di larghezza non inferiore a 0,80 m;
  5. le vie di uscita siano costantemente sgombre da qualsiasi materiale;
  6. sia fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità delle uscite di sicurezza durante i periodi di attività della scuola;
  7. tutte le attrezzature e gli impianti di sicurezza vengano controllati periodicamente in base alle disposizioni o norme vigenti o indicazioni del produttore, in modo da assicurarne la costante efficienza;
  8. venga garantita la regolare pulizia dei filtri e degli spazi soggetti ad accumulo di polveri di tutti gli impianti e locali, con particolare riferimento ai laboratori, officine, impianti di ventilazione e condizionamento, allo scopo di evitare accumuli di sostanze suscettibili di causare incendi o scoppi;
  9. gli impianti in generale non siano modificati o manomessi;
  10. in collaborazione con il locale corpo dei vigili del fuoco ed a carico dell'amministrazione competente venga realizzato un regolamento di evacuazione; una copia dello stesso va esposta in prossimità dell'ingresso della scuola, una va inviata ai vigili del fuoco locali e una all’Ufficio provinciale prevenzione incendi.
  11. all'inizio dell'anno scolastico gli alunni, il corpo insegnante ed il personale vengano istruiti sulle presenti norme di esercizio e sul comportamento da adottare in caso di incendio. In tale occasione va effettuata una prova di evacuazione in eventuale collaborazione con il locale corpo dei vigili del fuoco;
  12. le norme di comportamento in caso di incendio siano esposte in modo leggibile nell'atrio principale.

(2) La persona responsabile tiene un registro aggiornato, sul quale annota tutte le ispezioni periodiche previste dal management della sicurezza dell’edificio ed anche la data dell’esercitazione di evacuazione.

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