Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Al piano terra esistono sempre almeno due uscite indipendenti.
(2) La larghezza delle vie di uscita va rapportata al numero massimo delle persone in ragione di un centimetro ogni persona. È ammessa una larghezza minima pari a novanta centimetri. Tutte le porte installate lungo il percorso delle vie di uscita sono del tipo apribile verso l'esterno nel senso del deflusso e munite di maniglioni antipanico. Le porte installate nei vani interni possono essere apribili anche verso l'interno.
(3) Qualora la lunghezza delle vie di uscita superi i 30,00 m e misuri fino a 45,00 m, le scale esistenti devono essere del tipo ventilato. Per lunghezze superiori a 45,00 m e fino a 60,00 m è prescritta una scala protetta e ventilata. Oltre i 60,00 m di lunghezza delle vie di fuga è prescritta una scala a prova di fumo (accesso tramite filtri a prova di fumo ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 1983) o una scala di sicurezza esterna. Si intende scala ventilata una scala superiormente provvista di apertura di aerazione con superficie minima 1 m2, munita di sistema di apertura posto in prossimità dell'ingresso o dell'accesso alla scala stessa.