Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) La struttura scolastica va inserita in modo ottimale nella rete dei percorsi pedonali e ciclabili, rendendola raggiungibile, per quanto possibile senza pericoli anche da parte degli alunni più giovani. Per tali percorsi vanno evitati punti di interferenza con il traffico veicolare.
(2) L’accessibilità si adegua alla rete stradale pubblica attraverso la realizzazione di collegamenti favorevoli con i mezzi di trasporto pubblico e di fermate dei mezzi pubblici protette dal traffico veicolare.