(1) L’accesso dei veicoli per le forniture non deve recare disturbo ai cortili per il gioco e la ricreazione. Nel caso di edifici scolastici dotati di mensa, si deve aver riguardo affinché le forniture per la cucina possano avvenire in modo diretto e privo di pericoli per alunni e alunne.
(2) L'edificio deve essere facilmente raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso.
(3) I parcheggi devono essere posti lungo il perimetro, nelle vicinanze della strada di accesso e non lungo il fronte delle aule.
(4) In orari liberi da attività scolastiche i parcheggi possono essere destinati anche ad un utilizzo pubblico.
(5) Se le condizioni lo richiedono e nei casi in cui sia prevedibile un regolare e notevole afflusso di biciclette, deve essere previsto il ricovero, coperto almeno per la metà, per un numero sufficiente di biciclette e motociclette.
(6) In ogni caso vanno mantenute sgombre le vie di fuga e gli accessi al luogo di raccolta.