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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

13. Percorsi per il traffico veicolare nonché parcheggi per biciclette ed autovetture

(1) L’accesso dei veicoli per le forniture non deve recare disturbo ai cortili per il gioco e la ricreazione. Nel caso di edifici scolastici dotati di mensa, si deve aver riguardo affinché le forniture per la cucina possano avvenire in modo diretto e privo di pericoli per alunni e alunne.

(2) L'edificio deve essere facilmente raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso.

(3) I parcheggi devono essere posti lungo il perimetro, nelle vicinanze della strada di accesso e non lungo il fronte delle aule.

(4) In orari liberi da attività scolastiche i parcheggi possono essere destinati anche ad un utilizzo pubblico.

(5) Se le condizioni lo richiedono e nei casi in cui sia prevedibile un regolare e notevole afflusso di biciclette, deve essere previsto il ricovero, coperto almeno per la metà, per un numero sufficiente di biciclette e motociclette.

(6) In ogni caso vanno mantenute sgombre le vie di fuga e gli accessi al luogo di raccolta.

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