Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 2008, n. 50.
(1) Il gestore deve utilizzare una contabilità che evidenzia l’imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attività.
(2) I dati contabili sono comunicati annualmente alla Provincia, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto del tendenziale equilibrio tra costi e ricavi.
(3) Il gestore deve trasmettere tutti i dati necessari per determinare le effettive entrate, percepite a qualsiasi titolo. Tali dati devono essere certificati dai revisori e dalle revisore dei conti o dal collegio sindacale. In ogni caso il gestore deve consentire ogni verifica ed esibire ogni documentazione, con facoltà di estrazione dei dati da parte della Provincia o di soggetti all’uopo incaricati.