Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 2008, n. 50.
(1) Il gestore deve mettere l’aeroporto a disposizione dell’aviazione.
(2) Il gestore, sulla base di quanto disposto dalla Provincia, determina il corrispettivo dovuto dall’aviazione per l'utilizzo dei servizi erogati e procede alla riscossione dello stesso.