Pubblicato nel B.U. 19 febbraio 2008, n. 8.
(1) Le convenzioni di cui al Capo II del Titolo III della legge, prevedono, oltre a quanto già previsto dalla legge:
(2) Di norma le convenzioni hanno durata triennale e possono essere rinnovate al massimo per 9 anni.
(3) L'ammontare delle somme da corrispondere alle università ed agli organismi convenzionati si determina in base all'articolo 5, comma 8 della presente legge secondo le convenzioni stipulate.
(4) le convenzioni possono prevedere forme di aggiornamento professionale periodici e istituzionalizzati per gli specializzati.