1 Il Presidente della Provincia, su segnalazione degli organi di vigilanza e su proposta dell'Assessore competente alla tutela dell'ambiente, può disporre che i titolari del patentino di abilitazione siano sottoposti a visita medica o a nuovo esame di idoneità in caso di dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti psico-fisici o di idoneità in genere.
(2) Qualora, in base ai risultati delle verifiche di cui all'articolo 1, venissero confermati i dubbi segnalati, il Presidente della Provincia revoca il patentino.
(3) La revoca del patentino comporta la cancellazione d'ufficio dal registro di cui all'articolo 8, comma 5, della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.
(4) In caso di patentino rilasciato dagli organi statali competenti, qualora all'interessato, a seguito di visita medica o di nuovo esame di idoneità di cui al primo comma, non vengano riscontrati i prescritti requisiti fisici e psichici o di idoneità in genere, il Presidente della Provincia cancella il relativo nominativo dal registro di cui al comma precedente e segnala tali fatti all'organo che aveva rilasciato il patentino.
(5) Mantengono la loro piena validità i patentini rilasciati in base alle norme previgenti in materia.