Pubblicato nel Supplemento n. 3 al B.U. 22 aprile 2008, n. 17.
(1) L'efficacia dell'autorizzazione può venire sospesa nei seguenti casi:
(2) In caso di necessità imprevista ed urgente della scuola, le attività extrascolastiche possono essere temporaneamente sospese.
(3) L'attività extrascolastica riprende una volta rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione.