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In vigore al: 11/09/2012

g) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 21)
Regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche

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1)

Pubblicato nel Supplemento n. 3 al B.U. 22 aprile 2008, n. 17.

Art. 5 (Autorizzazione)

(1) L'autorizzazione all'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1 è rilasciata dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica ad avvenuto pagamento della cauzione di cui all'articolo 12 ed a seguito della sottoscrizione delle condizioni di utilizzo.

(2) L'autorizzazione all'utilizzo di edifici delle scuole professionali e di quelli delle scuole della Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica è rilasciata dal direttore o dalla direttrice della rispettiva scuola.

(3) L'autorizzazione all'utilizzo di impianti e di attrezzature sportive interscolastiche è rilasciata dal consegnatario o dalla consegnataria della struttura.

(4) L'autorizzazione è rilasciata:

  1. entro il 15 ottobre, qualora l'utilizzo riguardi tutto l'anno scolastico o periodi superiori ad un mese;
  2. entro il 20 maggio, qualora l'utilizzo riguardi i mesi estivi;
  3. entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, qualora l'utilizzo sia saltuario.

(5) L'autorizzazione ha validità massima di un anno ed obbliga l'utilizzatore a:

  1. attenersi al regolamento scolastico interno della scuola;
  2. utilizzare soltanto le strutture o le zone oggetto dell'autorizzazione;
  3. utilizzare le attrezzature e le dotazioni a disposizione con la massima cura e solo per gli scopi cui le stesse sono destinate;
  4. segnalare immediatamente eventuali mancanze o danni alla direzione scolastica;
  5. non trattenersi senza permesso all'interno degli edifici;
  6. rispettare gli orari fissati.

(6) La non effettuazione dell'attività deve essere comunicata con almeno un giorno di anticipo.

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