Pubblicato nel Supplemento n. 3 al B.U. 22 aprile 2008, n. 17.
(1) L'autorizzazione all'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1 è rilasciata dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica ad avvenuto pagamento della cauzione di cui all'articolo 12 ed a seguito della sottoscrizione delle condizioni di utilizzo.
(2) L'autorizzazione all'utilizzo di edifici delle scuole professionali e di quelli delle scuole della Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica è rilasciata dal direttore o dalla direttrice della rispettiva scuola.
(3) L'autorizzazione all'utilizzo di impianti e di attrezzature sportive interscolastiche è rilasciata dal consegnatario o dalla consegnataria della struttura.
(4) L'autorizzazione è rilasciata:
(5) L'autorizzazione ha validità massima di un anno ed obbliga l'utilizzatore a:
(6) La non effettuazione dell'attività deve essere comunicata con almeno un giorno di anticipo.