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In vigore al: 11/09/2012

g) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 21)
Regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche

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1)

Pubblicato nel Supplemento n. 3 al B.U. 22 aprile 2008, n. 17.

Art. 12 (Rimborso spese e cauzione)

(1) Il rimborso spese è fissato dal proprietario in base all'utilizzo, nei limiti minimi e massimi di cui agli allegati A e B, e può essere corrisposto anche ratealmente in caso di utilizzo per periodi superiori ad un mese.

(2) Il rimborso spese, da versarsi direttamente all’istituzione scolastica, copre i costi per l'illuminazione, per il riscaldamento, per la pulizia, per la vigilanza e per la manutenzione degli oggetti.

(3) La cauzione per l'utilizzo degli spazi, aule escluse, ammonta ad euro 500,00. Nel caso in cui l’utilizzatore fosse coperto da assicurazione per responsabilità civile con una copertura adeguata all’attività esercitata, il pagamento della cauzione non deve essere effettuato.

(4) La cauzione serve a risarcire eventuali danni o pulizie straordinarie. Le ulteriori spese sono calcolate in base ai costi effettivi e sono disciplinate dalle condizioni di utilizzo.

(5) Per l'utilizzo di edifici, attrezzature e impianti delle scuole professionali o provinciali, il rimborso spese e la cauzione sono versate alla Provincia autonoma di Bolzano.

(6) Per l'utilizzo di edifici scolastici, attrezzature ed impianti di proprietà comunale, la scuola trattiene il 50 per cento del rimborso e versa la parte rimanente al comune interessato.3)

3)

L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 14.

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