Pubblicato nel B.U. 11 dicembre 2007, n. 50.
(1) La Commissione per il fondo del paesaggio, previsto dall'articolo 18bis della legge provinciale e successive modifiche, è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:
(2) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Come sostituto o sostituta della presidenza funge il Direttore o la Direttrice della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio.
(3) L'istruttoria e la relazione alla Commissione sono eseguiti dall'Ufficio competente della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio e, qualora trattasi della materia della tutela degli insiemi, da una rappresentanza del comitato degli esperti per la tutela degli insiemi.
(4) Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione.