Pubblicato nel B.U. 11 dicembre 2007, n. 50.
(1) Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, il risarcimento in denaro ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale è determinato in rapporto al danno paesaggistico nella misura compresa fra il 50 al 150 per cento delle spese stimate per l'esecuzione dei lavori abusivi. Nella determinazione della sanzione si terrà conto della categoria di tutela paesaggistica, della naturalità del paesaggio e dell'altitudine.