Pubblicato nel B.U. 11 dicembre 2007, n. 50.
(1) Qualsiasi variante ai progetti esaminati dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio, nonché tutti i progetti presentati successivamente e concernenti la stessa costruzione o posizione devono essere trasmessi all'autorità provinciale.
(2) Scaduto il termine previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge provinciale, la decisione compete al sindaco, anche in caso di trasmissione obbligatoria del progetto.