(1) I progetti trasmessi all'autorità provinciale per la tutela del paesaggio devono rispecchiare lo stato di fatto dei luoghi e rispondere alle prescrizioni del piano urbanistico, del vincolo paesaggistico e dei regolamenti edilizi comunali. In caso contrario l'atto è restituito al comune interessato privo di valutazione paesaggistica. In tal caso il sindaco non può rilasciare alcuna autorizzazione.
(2) Qualora il Sindaco ripresenta il progetto, ritenuto conforme alle prescrizioni urbanistiche, lo stesso viene rimesso all'ufficio competente della Ripartizione provinciale Urbanistica. Ove l'ufficio confermi la difformità del progetto alle disposizioni urbanistiche, gli atti vengono definitivamente rinviati al Sindaco del comune interessato.
(3) Se, per il trattamento delle domande per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, risultasse necessario acquisire ulteriori documenti, il termine per la decisione ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei documenti aggiuntivi da parte dell'autorità provinciale per la tutela del paesaggio.
(4) Se nell'autorizzazione è prescritta la prestazione di una cauzione, non è consentito dare inizio all'opera prima della corresponsione dell'importo stabilito, anche sotto forma di fideiussione bancaria.