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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 551)
Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 8 (Indice di ampliamento)

(1) Nelle zone turistiche sviluppate e nelle zone turistiche fortemente sviluppate di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, l'indice di ampliamento per il calcolo della massima superficie lorda di piano ammissibile è determinato sulla base dei posti letto calcolati ai sensi dell'articolo 3, secondo le seguenti modalità:

  1. in zone turistiche sviluppate:
    1. in caso di esercizi ricettivi con posti letto inferiori a 40, al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 20, ove la somma complessiva non può comunque essere superiore a 50;
    2. in caso di esercizi ricettivi con posti letto da 40 a 50, al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 10;
    3. in caso di esercizi ricettivi con più di 50 posti letto, la cifra corrispondente al numero di posti letto può essere aumentata del 20 per cento;
  2. in zone turistiche fortemente sviluppate al numero di posti letto può essere sommata la cifra 5.

(2) Per il calcolo dell'indice di ampliamento nei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, è possibile raddoppiare la cifra di cui al comma 1, lettera a), cifre 1), 2) e 3), che può essere sommata al numero di posti letto calcolati ai sensi dell'articolo 3.

(3) Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'indice di ampliamento è determinato con regolamento del comune.