(1) Gli esercizi ricettivi, quelli di somministrazione di pasti e bevande e quelli di somministrazione di bevande siti in zone edificabili, in caso di ampliamento dei rispettivi edifici possono raggiungere le superfici lorde di piano indicate negli articoli 7, 10 e 11, anche in deroga alla densità edilizia prevista dal piano urbanistico. Vanno osservate le seguenti prescrizioni:
(2) Per gli esercizi i cui edifici sono siti nella zona edificabile e la cui area di pertinenza si estende ad un'adiacente zona non soggetta ad esproprio, l'ampliamento può essere effettuato nell'ambito dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile anche in deroga alla zonizzazione. Per motivi di sicurezza di traffico in caso di strade pubbliche può essere prescritto un sotto- o sovrappasso.