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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 551)
Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 2 (Numero complessivo di letti esistenti)

(1) Ai sensi dell'articolo 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale l'ampliamento degli esercizi ricettivi è consentito entro il numero complessivo di letti a livello provinciale di 229.088 letti.

(2) L'ampliamento quantitativo degli esercizi ricettivi è ammesso fino al raggiungimento del numero complessivo dei letti indicato nel comma 1. In caso di superamento di tale numero, la Giunta provinciale può annullare le relative concessioni edilizie.