(1) Ai sensi dell'articolo 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale l'ampliamento degli esercizi ricettivi è consentito entro il numero complessivo di letti a livello provinciale di 229.088 letti.
(2) L'ampliamento quantitativo degli esercizi ricettivi è ammesso fino al raggiungimento del numero complessivo dei letti indicato nel comma 1. In caso di superamento di tale numero, la Giunta provinciale può annullare le relative concessioni edilizie.