(1)Indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalle soglie dimensionali degli impianti possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno, in applicazione a o su opere ammesse in base ai piani ed alle disposizioni vigenti, a condizione che non venga compromesso l'utilizzo corrispondente alla destinazione d'uso delle opere e delle aree, salva la valutazione di cui all’articolo 1 comma 1.
(2) Gli impianti di cogenerazione a biomassa con una potenza nominale al focolare superiore a 0,30 MW possono essere autorizzati se, riferito all’anno, almeno il 70 % dell'energia primaria viene utilizzata in forma di energia termica ed elettrica da immettere in rete. Si prescinde da questa condizione se il calore residuo viene utilizzato nuovamente per la produzione di energia elettrica nonché nel caso di impianti alimentati da biogas da digestione anaerobica. Tale efficienza complessiva è da dimostrare misurando e registrando il tipo e la quantità di energia primaria impiegata e l'energia termica ed elettrica ceduta. La domanda di autorizzazione edilizia nonché la do-cumentazione per l'approvazione del progetto secondo l’articolo 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, devono essere corredate dei relativi elaborati tecnici concernenti il dimensionamento dell'impianto e il fabbisogno di energia termica degli utenti. 5)
(3) Per l’installazione di pannelli fotovoltaici valgono le seguenti disposizioni:
- E’ vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici su edifici soggetti alla tutela dei beni culturali;
- l’installazione di pannelli fotovoltaici su edifici nelle zone residenziali A è soggetta al parere positivo della Ripartizione provinciale Beni culturali;
- nelle zone residenziali l’installazione di impianti fotovoltaici è ammessa solo parallelamente al tetto o alle facciate. La posa inclinata dei pannelli è ammessa solo sui tetti piani e l’altezza degli stessi pannelli non può superare 1,20 m. E’ possibile derogare da tale limitazione, qualora non sia data la visibilità dall’ambito stradale. Sulle aree libere e di verde nelle zone residenziali non è ammessa l’installazione di pannelli fotovoltaici;
- nelle zone produttive è ammessa senza limitazione la posa inclinata sui tetti piani e verdi. Sui tetti con pendenza è ammessa esclusivamente la posa parallelamente al tetto. I pannelli possono essere inoltre installati solo parallelamente alle facciate. Sulle aree libere e di verde nelle zone produttive non è ammessa l’installazione di pannelli fotovoltaici;
- nelle zone per attrezzature collettive valgono le disposizioni vigenti per le zone produttive. Qualora la zona per attrezzature collettive confini con la zona residenziale A, l’installazione di pannelli fotovoltaici è soggetta al parere della Ripartizione provinciale Beni culturali;
- nel verde agricolo l’installazione è ammessa solo parallelamente al tetto o alle facciate;
- sulle serre è vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici. Sulle serre delle aziende ortoflorovivaistiche legalmente esistenti il 13 settembre 2010 ed in tale data in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione provinciale Agricoltura ai sensi della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8 e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono essere autorizzati pannelli fotovoltaici sulla metà della copertura già esistente il 13 settembre 2010. Sulle serre delle aziende ortoflorovivaistiche realizzate dopo il 13 settembre 2010 ed in possesso dell’autorizzazione di cui sopra, possono essere autorizzati pannelli fotovoltaici sulla metà della copertura, però in nessun caso la superficie dei pannelli può superare 500 mq. Le caratteristiche tecniche devono garantire che la funzionalità, l’utilizzo e la destinazione d’uso della serra non siano modificate, nonostante la copertura parziale con pannelli fotovoltaici;
- nel verde alpino, sui prati e pascoli alberati, nel bosco e nell’area rocciosa l’installazione di pannelli fotovoltaici è ammessa solo sui tetti per il proprio fabbisogno.
(4) La trasformazione di zone di rispetto, verde agricolo, verde alpino, prati e pascoli alberati, bosco e zona rocciosa in zona produttiva con destinazione particolare per la produzione di energia, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, è vietata.6)
(5) Impianti biogas devono osservare la distanza di almeno 200 m da edifici resi-denziali e da impianti per il tempo libero e sportivi. Questa distanza minima non si applica agli impianti biogas presso la sede di aziende agricole. 7)