Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.
(1) L'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporanea-mente in case di riposo/centri di degenza ha luogo insieme agli ospiti della casa e può essere garantita attraverso la dotazione organica e strutturale esistente, senza ulteriori maggiorazioni.
(2) Le persone assistite vengono coinvolte nelle attività quotidiane della casa di riposo/del centro di degenza secondo i propri bisogni e le proprie capacità. Devono essere previste possibilità di riposo idonee (poltrone da riposo, letti).
(3) La casa di riposo/centro di degenza informa preventivamente ogni anno l’ente gestore dei servizi sociali e l'ufficio provinciale competenti circa l'attivazione del servizio di assistenza diurna e il numero dei posti previsti.
(4) La Giunta Provinciale stabilisce annualmente le tariffe del servizio.4)
L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2011, n. 22.