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In vigore al: 11/09/2012

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2007, n. 381)
Autorizzazione provinciale delle agenzie per il lavoro

1)

Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.

Art. 1 (Albo delle agenzie per il lavoro)

(1) Presso la Ripartizione provinciale Lavoro è istituito l'Albo provinciale delle agenzie per il lavoro, di seguito denominato Albo provinciale. L'Albo provinciale è composto da tre sezioni:

  • a)  sezione 1: agenzie di intermediazione di lavoro;
  • b)  sezione 2: agenzie di ricerca e selezione di personale;
  • c)  sezione 3: agenzie di supporto al ricollocamento professionale.

Art. 2 (Autorizzazioni)

(1) L'iscrizione provvisoria di un'agenzia per il lavoro nell'Albo provinciale avviene su richiesta dell'agenzia interessata e previa verifica dei requisiti elencati agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. Alla richiesta di iscrizione e di autorizzazione provvisoria è allegata una descrizione dettagliata, dalla quale risulta il possesso dei requisiti organizzativi ed economici prescritti per l'attività richiesta.

(2) Le agenzie per il lavoro iscritte nella sezione 1 sono iscritte d'ufficio anche nelle sezioni 2 e 3.

(3) L'autorizzazione provvisoria ha una validità di due anni, decorsi i quali l'agenzia interessata ha 30 giorni di tempo per richiedere il rilascio di un'autorizzazione a tempo indeterminato. La Ripartizione provinciale Lavoro verifica se l'attività svolta durante il periodo d'autorizzazione provvisoria sia stata corretta e, in caso di esito positivo della verifica, rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro 60 giorni.

(4) Il Direttore della Ripartizione provinciale Lavoro rilascia l'autorizzazione provvisoria e quella a tempo indeterminato.

Art. 3 (Requisiti)

(1) I requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione 1 sono:

  • a)  la costituzione dell' agenzia in forma di società di capitali ovvero cooperativa, con sede legale o una sua dipendenza in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea; non è ammessa la forma del consorzio;
  • b)  capitale sociale versato non inferiore a Euro 50.000,00;
  • c)  l' attività di intermediazione al lavoro deve costituire l'oggetto sociale prevalente.

(2) I requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione 2 sono:

  • a)  la costituzione dell' agenzia in forma di società di capitali o società di persone ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, con sede legale o una sua dipendenza in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
  • b)  capitale sociale versato non inferiore a Euro 25.000,00;
  • c)  l' attività di ricerca e selezione del personale deve costituire l'oggetto sociale, anche se non esclusivo.

(3) I requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione 3 sono:

  • a)  la costituzione dell' agenzia in forma di società di capitali o società di persone ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, con sede legale o una sua dipendenza in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
  • b)  capitale sociale versato non inferiore a Euro 25.000,00;
  • c)  l' attività di supporto al ricollocamento professionale deve costituire l'oggetto sociale, anche se non esclusivo.

Art. 4 (Personale)

(1) Per l'iscrizione nell'Albo provinciale è richiesta la seguente dotazione minima di personale:

  • a)  tre unità di lavoro qualificate nella sede principale e 1,5 unità di lavoro qualificate in eventuali sedi secondarie per le agenzie di intermediazione di lavoro;
  • b)  due unità di lavoro qualificate nella sede principale ed un' unità di lavoro qualificata in eventuali sedi secondarie per le agenzie di ricerca e selezione di personale e per le agenzie di supporto al ricollocamento professionale.

(2) La qualifica può essere comprovata da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita come dirigente, quadro, funzionario o funzionaria oppure come professionista, nel campo della ricerca o gestione del personale, della fornitura di lavoro temporaneo, della formazione o dell'orientamento professionale e delle relazioni sindacali. Ai fini del conteggio degli anni di esperienza professionale sono computati anche i percorsi formativi di durata non inferiore ad un anno, organizzati dall'amministrazione provinciale oppure dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale.L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo alternativo all'esperienza professionale.

(3) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari non devono aver subito condanne penali, anche non definitive, nè essere stati assoggettati alle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni di cui alle leggi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o in materia di lavoro o di previdenza sociale. Non devono, altresì, essere sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche.

Art. 5 (Locali)

(1) L'agenzia deve disporre di appositi locali e di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività.

(2) I locali devono essere conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio.

(3) I locali devono essere accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

(4) All'esterno ed all'interno dell'agenzia sono esposti in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e l'orario di apertura al pubblico. All'interno è indicato inoltre l'organigramma con le funzioni dei singoli collaboratori ed il o la responsabile dell'unità organizzativa.

Art. 6 (Comunicazione dati)

(1) L'albo provinciale delle agenzie per il lavoro è pubblicato sul sito internet della Ripartizione provinciale Lavoro.

(2) Le agenzie iscritte nell'Albo provinciale conferiscono i dati raccolti nella borsa elettronica del lavoro provinciale, garantendo altresì l'aggiornamento e, se necessario, la cancellazione dei dati inseriti, ed offrono ogni altra collaborazione necessaria.

(3) La Ripartizione provinciale Lavoro mette a disposizione delle agenzie autorizzate un accesso alla borsa lavoro. I costi per l'accesso e l'attrezzatura necessaria sono a carico dell'agenzia interessata.

Art. 7 (Obbligo di comunicazioni)

(1) Le agenzie comunicano alla Ripartizione provinciale Lavoro l'organigramma aziendale di ogni unità organizzativa. Entro il termine di 30 giorni le agenzie comunicano alla Ripartizione provinciale Lavoro ogni variazione relativa a spostamenti di sede, aperture di filiali, cessazione dell'attività o variazioni riguardanti i responsabili dei servizi.

Art. 8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

(1) La Ripartizione provinciale Lavoro può verificare in qualsiasi momento se l'attività è svolta correttamente e se permangono in capo all'agenzia i requisiti economici ed organizzativi. A tal riguardo le agenzie autorizzate sono obbligate a fornire i dati richiesti.

(2) Qualora non sussistano più i requisiti o l'attività non sia più svolta in modo corretto o continuativo, la Ripartizione provinciale Lavoro informa l'agenzia interessata, invitandola ad uniformarsi alle prescrizioni entro 60 giorni. Se l'agenzia non provvede, il Direttore della Ripartizione sospende e, nei casi più gravi, revoca l'autorizzazione. In tal caso l'agenzia interessata è cancellata dall'Albo provinciale con contestuale comunicazione al competente Ministero.

Art. 9 (Divieto di cessione)

(1) Sia l'autorizzazione provvisoria che l'autorizzazione a tempo indeterminato non possono essere oggetto di transazione commerciale nemmeno con l'utilizzo di contratti atipici oppure a titolo gratuito. Questo vale anche per la cessione parziale dell'attività autorizzata.

(2) Un eventuale trasferimento oppure una fusione, in caso di creazione di una nuova o diversa società non autorizzata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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