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In vigore al: 11/09/2012

n) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 371)
Regolamento sull'esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza

1)

Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.

Art. 1 (Definizioni)

(1) Il presente regolamento disciplina le attività di tatuaggio e piercing da chiunque svolte.

(2) Per tatuaggio si intende qualsiasi colorazione ottenuta con l'introduzione o la penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure, ivi compresi il trucco semipermanente e permanente.

(3) Per piercing si intende l'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Art. 2 (Autorizzazione all'esercizio)

(1) L'esercizio delle attività di tatuaggio o piercing è subordinato al rilascio, da parte del Servizio igiene e sanità pubblica territorialmente competente, di seguito denominato Servizio, dell'autorizzazione relativa ai locali, agli impianti ed alle attrezzature che si intendono destinare al suddetto scopo, previo sopralluogo per accertare la sussistenza dei requisiti igienici e sanitari strutturali e delle attrezzature.

(2) Chiunque intenda esercitare, anche temporaneamente, l'attività di cui all'articolo 1, deve dimostrare di aver frequentato positivamente uno dei corsi di formazione sulle norme igieniche e comportamentali di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 3 (Orafi e argentieri, orafe e argentiere)

(1) Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, coloro che applicano esclusivamente orecchini mediante la foratura del lobo dell'orecchio, compresi le orafe, gli orafi, le argentiere e gli argentieri iscritti presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(2) I soggetti di cui al comma 1 devono effettuare la foratura del lobo dell'orecchio utilizzando esclusivamente l'apposito dispositivo a cartuccia monouso o cartuccia protettiva e relativi pre-orecchini confezionati in blister sterile. L'utilizzo dei dispositivi è vincolato al rispetto delle indicazioni operative fornite dal produttore.

(3) Devono essere utilizzati pre-orecchini in confezione integra e sigillata che rispettino le direttive in vigore relative ai metalli biocompatibili e il cui imballo sia contrassegnato dal nome del produttore e dal numero di lotto produttivo.

(4) I soggetti di cui al comma 1, prima di eseguire la foratura, devono:

  • a)  indossare guanti monouso in lattice o in altro materiale in caso di allergia al lattice;
  • b)  effettuare una valutazione dello stato della cute del lobo dell' orecchio per accertarne l'integrità;
  • c)  disinfettare la cute.

(5) Dopo ogni utilizzo lo strumento deve essere sottoposto a lavaggio e disinfezione.

Art. 4 (Corso di formazione)

(1) È ammesso ai corsi di formazione per esercenti le attività di tatuaggio o piercing chi ha superato positivamente la scuola dell'obbligo ed ha raggiunto la maggiore età.

(2) La Giunta provinciale può stipulare convenzioni con enti ed associazioni cui affidare la gestione e l'organizzazione dei corsi.

(3) Il programma d'insegnamento del corso di formazione per esercenti le attività di tatuaggio o piercing della durata di almeno 30 ore, comprende le seguenti materie:

  • a)  cute e mucose: anatomia macroscopica;
  • b)  sistemi di difesa della cute e delle mucose;
  • c)  la cute infiammata: le infezioni cutanee;
  • d)  principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione;
  • e)  principali infezioni a trasmissione parenteral-ematica e malattie trasmesse sessualmente: precauzioni universali e profilassi immunitaria (vaccinazione anti-epatite B);
  • f)  disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti;
  • g)  il tatuaggio;
  • h)  chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi, i metalli;
  • i)  allergie ai costituenti dei tatuaggi e ai metalli;
  • j)  granulomi e cheloidi;
  • k)  reazioni isomorfe in portatori di malattia psoriasica e lichen ruber planus;
  • l)  principali rischi per la salute con particolare riguardo alle problematiche inerenti la cicatrizzazione e le possibili conseguenze invalidanti permanenti connessi con le pratiche di tatuaggio o piercing;
  • m)  linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti (dimostrazioni pratiche);
  • n)  norme di settore.

(4) Possono essere nominati docenti:

  • a)  medici abilitati all' esercizio della professione, esperti nella materia di insegnamento;
  • b)  altre persone esperte, particolarmente preparate nelle materie e nelle tecniche che sono oggetto di insegnamento.

(5) Al termine del corso i partecipanti e le partecipanti sostengono, davanti ad un'apposita commissione formata da tre docenti del corso, un esame orale sugli argomenti trattati. È ammesso all'esame finale chi ha frequentato almeno due terzi delle lezioni. Le funzioni di segretario della commissione d'esame sono svolte da un funzionario o una funzionaria della Ripartizione provinciale Sanità o da un collaboratore o una collaboratrice dell'istituzione che gestisce il corso.

Art. 5 (Corsi equipollenti)

(1) Sono considerati equipollenti al corso di formazione di cui all'articolo 4, tutti i corsi di formazione per esercenti le attività di tatuaggio o piercing, frequentati fuori dal territorio provinciale, se conformi alle linee guida fornite dal Ministero della Salute.

(2) L'Ufficio formazione del personale sanitario della Provincia autonoma di Bolzano dichiara l'equipollenza dei titoli conseguiti fuori dal territorio provinciale.

Art. 6 (Requisiti strutturali ed impiantistici)

(1) Le attività di cui all'articolo 1 possono essere svolte in locali aventi destinazione d'uso commercio al dettaglio, terziario o abitazione.

(2) Lo spazio dove viene effettuata l'attività di tatuaggio o piercing deve essere separato dalla sala di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Deve esistere, inoltre, una separazione netta fra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona sporca deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali. L'obbligo di separare nettamente i locali sussiste anche per gli istituti estetici ove si effettua il trucco permanente o semipermanente.

(3) Il pavimento e le pareti degli spazi dove viene effettuata l'attività devono essere rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili fino all'altezza di metri due.

(4) La struttura deve essere dotata di servizio igienico.

(5) Nei locali ove si svolgono le attività di tatuaggio o piercing, gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alle norme tecniche di settore previste per i locali ad uso estetico e ciò deve essere espressamente menzionato nella dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della vigente normativa.

Art. 7 (Prescrizioni igienico-sanitarie)

(1) Prima dell'esecuzione delle procedure, l'operatore o l'operatrice deve valutare lo stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare, il tatuaggio o il piercing non devono essere eseguiti su zone corporee affette da lesioni cutanee o delle mucose o in presenza di ustioni o esiti di ustioni.

(2) Gli operatori, i loro collaboratori e le collaboratrici devono indossare guanti di cui all'articolo 3, comma 4 lettera a) in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue e devono detergersi le mani con un prodotto antisettico prima e dopo l'esecuzione del tatuaggio o del piercing. Essi devono usare la maschera protettiva e il camice monouso anche non sterile.

(3) Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o che comunque vengono a contatto con superfici cutanee o con annessi cutanei, devono essere sempre monouso.

(4) Dopo l'utilizzo, tutti i materiali non monouso devono essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV, quindi accuratamente lavati ed asciugati e sottoposti a sterilizzazione con calore umido, utilizzando all'uopo idonee apparecchiature conformi a quanto previsto dalle vigenti leggi e dalle vigenti norme tecniche. Qualora la natura di determinati materiali non permetta tecnicamente la sterilizzazione con calore umido, la stessa può essere sostituita con la disinfezione ad alto livello.

(5) Nel caso di utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (eletric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido e che gli aghi siano monouso.

(6) I pigmenti da utilizzare devono essere innocui, atossici e sterili. In via transitoria, in attesa della definizione delle modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si ritiene sufficiente la autocertificazione da parte delle aziende produttrici. Fermo restando quanto previsto in tema di preparazioni monouso, si precisa che i flaconi devono essere dotati di valvole di non ritorno.

(7) I contenitori dei pigmenti devono essere di piccole dimensioni e monouso ed eliminati dopo l'impiego sul singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

(8) Il circuito attraverso il quale passano i pigmenti deve essere sostituito, unitamente al contenitore, al termine di ogni singolo trattamento.

(9) Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non devono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti devono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

(10) La biancheria non monouso, eventualmente sporca di sangue o contaminata da altri liquidi biologici, deve essere maneggiata quanto meno possibile e raccolta in sacchi impermeabili nel luogo di utilizzo. Il lavaggio deve essere effettuato ad una temperatura superiore a 71°C per 25 minuti.

(11) Tutti i materiali monouso utilizzati per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della puntura, quali cotone idrofilo, carta, ecc., nonché gli aghi ed i taglienti, sono considerati rifiuti pericolosi, soggetti alle procedure di smaltimento di cui alle norme di settore.

(12) Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

(13) Sono vietate la detenzione e la somministrazione di farmaci e prodotti anestetici.

Art. 8 (Esercizio temporaneo)

(1) Nell'ambito di manifestazioni occasionali, è ammesso l'esercizio temporaneo delle attività di tatuaggio o piercing, previa autorizzazione del Servizio.

(2) L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione della rispondenza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 e dall'articolo 7.

(3) Devono essere inoltre garantite le seguenti condizioni di sicurezza:

  • a)  predisposizione di aree, anche prefabbricate, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo distinte zone per l' attesa, per l'esecuzione delle pratiche, per la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, per la detenzione dei presidi e materiali sporchi. Nel caso non sia possibile realizzare un'area per la sterilizzazione dei materiali per ogni singolo operatore o operatrice, è possibile realizzarne una comune;
  • b)  utilizzo di pannelli trasparenti per garantire le condizioni di sicurezza e di igiene nel caso di osservazione delle attività da parte di spettatori;
  • c)  presenza di acqua potabile calda e fredda, e allacciamento degli scarichi alla fognatura.

(4) Almeno sette giorni prima della data di inizio della manifestazione occasionale, devono essere fornite al Servizio tutte le informazioni necessarie per la valutazione della rispondenza ai requisiti richiesti, nonché l'elenco delle persone che effettuano le attività di tatuaggio o piercing.

Art. 9 (Accesso alle prestazioni)

(1) All'operatore o operatrice è consentito effettuare prestazioni di tatuaggio o piercing solo su soggetti maggiorenni o su minorenni se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 10 (Vigilanza)

(1) Il personale ispettivo di vigilanza sanitaria del Servizio vigila sull'applicazione delle norme del presente regolamento.

(2) In caso di esercizio senza autorizzazione ovvero insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7, il Servizio dispone la cessazione immediata delle attività di tatuaggio o piercing.

(3) La sospensione dell'esercizio dell'attività è disposta, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni, nei casi di insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8.

(4) Nell'ambito delle sole manifestazioni temporanee, la cessazione e la sospensione immediata dell'attività possono essere disposte provvisoriamente dal competente personale ispettivo di vigilanza sanitaria.

Art. 11 (Norma transitoria)

(1) Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, devono adeguare i locali ove si svolge l'attività alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 5, entro 6 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1999, n. 56, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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