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In vigore al: 11/09/2012

m) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 331)
Norme tecniche per l'attuazione della legge provinciale per la tutela della salute dei non fumatori

1)

Pubblicato nel B.U. 17 luglio 2007, n. 29.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento definisce le modalità per la tutela della salute dei non fumatori in attuazione della legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, di seguito denominata legge.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  1. luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado: i cortili, le terrazze, i giardini, i parcheggi, le aree di entrata, i giroscale aperti, le aree di servizio, i parchi gioco, le aree ricreative ed i campi sportivi;
  2. luoghi aperti di pertinenza delle strutture per giovani: i giroscale aperti, i parchi gioco, i campi sportivi e le aree di servizio;
  3. strutture per giovani: i collegi, i centri giovanili, parrocchiali, sportivi e simili;
  4. locali chiusi, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge, nei quali vengono somministrati pasti: i locali chiusi destinati al consumo di pasti, di tutti gli esercizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, all'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 392) , e successive modifiche, all'articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, all'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57,2) e successive modifiche, e all'articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, ivi compresi i circoli privati, club e simili;
  5. pasti: tutte le tipologie di alimenti, salvo gelati, toast, panini, paste, dolciumi, salatini e prodotti analoghi.
2)

Abrogata dall'art. 17, comma 1, della L.P. 19 settembre 2008, n. 7.

Art. 3 (Requisiti tecnici dei locali per fumatori)

(1) Le aree per fumatori vanno contrassegnate e separate da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. Il totale delle superfici delle aree riservate a chi fuma deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. Tali aree devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

  1. essere delimitate da pareti a tutta altezza su tutti i lati;
  2. essere dotate di ingresso con porta a chiusura automatica;
  3. essere adeguatamente segnalate;
  4. non costituire un'area obbligata di passaggio per chi non fuma;
  5. essere dotate di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata e di ricambio d'aria.

Art. 4 (Impianti di ventilazione e di ricambio d'aria)

(1) Gli impianti di ventilazione e di ricambio d'aria garantiscono una portata d'aria di ricambio esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio deve essere adeguatamente filtrata. Nelle aree per fumatori deve essere assicurato un ricambio d'aria con una frequenza minima pari a 19 ricambi l'ora in relazione al volume di tali aree. In ogni caso, però, dev'essere garantito un ricambio d'aria di 30 litri al secondo a persona. Il numero massimo di persone ammissibili contemporaneamente nell'area per fumatori è fissato in base alla portata degli impianti di ventilazione e di ricambio d'aria. Tale indicazione va affissa nel luogo in cui vengono esposte le licenze e le altre autorizzazioni.

(2) Nel caso in cui i mezzi di cui al comma 1 non siano destinati esclusivamente alla ventilazione dell'area per fumatori, la persona incaricata dell'installazione o del collaudo certifica il volume d'aria garantito dall'impianto per la ventilazione dell'area fumatori.

(3) Le aree per fumatori devono essere mantenute in depressione non inferiore a cinque Pascal (Pa) rispetto agli ambienti limitrofi.

(4) Tutta l'aria delle aree per fumatori è direttamente espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizia.

(5) Gli impianti di ventilazione devono essere progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme di buona tecnica. Essi devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di risparmio energetico, nonché alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

(6) La persona incaricata dell'installazione o del collaudo mette in servizio l'impianto di ventilazione dopo averlo controllato e ispezionato.

(7) La manutenzione e le verifiche di sicurezza dell'impianto di ventilazione sono effettuate da persone esperte secondo le indicazioni del costruttore e tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d'usura dell'impianto.

(8) L'installazione, la messa in esercizio, la manutenzione e le verifiche di sicurezza sono certificate mediante verbali di verifica o libretti di manutenzione. La documentazione è redatta in lingua tedesca o in lingua italiana.

(9) Il gestore dell'impianto deve dimostrare la regolare manutenzione e verifica di sicurezza degli impianti installati.

Art. 5 (Cartelli di divieto di fumo)

(1) Nei locali in cui è vietato fumare vanno esposti appositi cartelli realizzati secondo l'allegato A, almeno nel formato DIN A5, e recanti la scritta «vietato fumare» «Rauchen verboten» almeno in lingua tedesca e italiana, nonché la rappresentazione grafica del divieto di fumo.

(2) Nelle strutture con più locali è sufficiente che le indicazioni di cui al comma 2 siano riportate su almeno un cartello.

(3) Le aree per fumatori sono contrassegnate dal cartello recante la scritta «area per fumatori» «Raucherraum» almeno in lingua tedesca e italiana.

(4) In caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione nelle aree per fumatori va apposto il cartello recante la scritta almeno in lingua italiana e tedesca: «Vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione» «Rauchen verboten wegen defekter Lüftungsanlage».

Art. 63)

3)

Reca modifiche all'allegato A del D.P.P. 8 luglio 2002, n. 24.

Art. 8 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

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