Pubblicato nel B.U. 3 aprile 2007, n. 14.
(1) Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2 e della concessione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 3, lo statuto della cooperativa di garanzia "Socialfidi" deve contenere i seguenti elementi:
Gli elementi previsti dalle lettere d), e), h), i) e j) possono venire fissati anche nel quadro di un apposito regolamento interno.
(2) Qualora oltre allo statuto venga adottato un regolamento interno, anche questo deve essere approvato dalla Giunta provinciale.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.